COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società BARGE avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 18 del 25/11/2004
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20
del 9 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società BARGE avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 18 del 25/11/2004
Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente si duole della decisione del Giudice Sportivo che ha assegnato la vittoria della gara ATLETICO MIRAFIORI – BARGE ai padroni di casa (l’ATLETICO MIRAFIORI) con il risultato di 3-0.
La decisione del Giudice Sportivo si fonda sulla circostanza che la Società BARGE ha violato la norma che prevede l’obbligatorietà di impiego di almeno un calciatore (per tutta la durata della gara) nato dal 1 Gennaio 1983 in poi, di almeno un giocatore nato dal 1 Gennaio 1984 in poi ed almeno un giocatore nato dal 1 Gennaio 1985 in poi, come tra l’altro pubblicato sul comunicato ufficiale n. 1 del 1/07/2004 al punto 1.2.
I ricorrenti sostengono di aver effettivamente violato la disposizione citata, ma di essersene accorti pochi minuti dopo e di aver rimediato all’errore sostituendo il giocatore con altro, in modo da ripristinare la situazione di regolarità.
Sostiene cioè il ricorrente che si è trattato di errore commesso per colpa (e non per dolo), cui si è posto subito rimedio, senza quindi che l’evento influenzasse in alcun modo l’andamento della gara.
Il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.
La Commissione Disciplinare si è dovuta occupare negli ultimi anni di casi analoghi e l’orientamento più costante e recente ritiene violata la disposizione oggetto del presente ricorso, indipendentemente dalla durata più o meno lunga della situazione irregolare.
Diversamente, sarebbero legittimati dei cambi di giocatori al solo fine di sfruttare anche solo momentaneamente (per una punizione, un corner, un rigore, per due minuti di recupero) una situazione di vantaggio che altrimenti non sarebbe consentita, e ciò è francamente impensabile.
Né pare condivisibile l’affermazione circa la mancanza di dolo e l’ininfluenza sul risultato.
Si osservi ancora che, con riferimento al precedente citato nel reclamo, la gara del 1999 citata era sul risultato di 3-0 e che nel brevissimo lasso di tempo non vi furono marcature; che addirittura furono realizzate quando la situazione di regolarità era stata ripristinata.
In ogni caso la decisione della Commissione Disciplinare fu cassata dalla C.A.F.
La situazione oggi rappresentata è in ogni caso differente poiché la situazione di irregolarità si è protratta per 8 minuti ed il risultato sullo 0-0 era assolutamente incerto.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo.
Si dispone l’addebito della tassa.
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