COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GRUGLIASCO in relazione alla gara GRUGLIASCO – RIVALTA VALSANGONE del 27/11/2004, Campionato Juniores Regionale – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21
del 16 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società GRUGLIASCO in relazione alla gara GRUGLIASCO – RIVALTA VALSANGONE del 27/11/2004, Campionato Juniores Regionale – Girone E
Con ricorso tempestivamente inviato e ritualmente notificato alla controparte, la Società GRUGLIASCO si duole per l’irregolare posizione del giocatore GIANGUALANO Andrea, schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto se pur squalificato.
Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in oggetto in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una giornata effettiva, come da C.U. n. 18 del 25/11/2004, per recidività in ammonizioni.
La Società RIVALTA VALSANGONE non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare che effettivamente il giocatore GIANGUALANO Andrea è stato incluso nella distinta di gara con il numero sei ed ha preso parte all’incontro. Il tutto trovandosi in posizione irregolare in quanto partecipava all’incontro in costanza di squalifica, non avendo ancora scontato la giornata comminatagli con il provvedimento disciplinare di cui sopra.
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue:
- - alla società RIVALTA VALSANGONE viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
GRUGLIASCO – RIVALTA VALSANGONE: 3 – 0
- - al giocatore GIANGUALANO Andrea viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA
- - al dirigente accompagnatore della società RIVALTA VALSANGONE, sig. SCIMONE Giuseppe viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 12 marzo 2005;
- - alla società RIVALTA VALSANGONE viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA di euro 150,00
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