COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 16 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclami della Società SAN SALVARIO nonché in proprio del suo tesserato Daniele Simone avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 18 del 2.12.2004, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara FRANCESCHINA – SAN SALVARIO del 29.11.2004, valida per il Campionato di Terza categoria girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21
del 16 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclami della Società SAN SALVARIO nonché in proprio del suo tesserato Daniele Simone avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 18 del 2.12.2004, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara FRANCESCHINA - SAN SALVARIO del 29.11.2004, valida per il Campionato di Terza categoria girone A
La Società SAN SALVARIO ha proposto reclamo avverso le squalifiche inflitte dal giudice sportivo ai propri giocatori Mazzilli Andrea, Benmbarek Nabil, Ratti Federico, Rudoni Alessandro, Zanardi Francesco, Vitale Massimo, Tundis Valter e Daniele Simone, contestando le risultanze del rapporto arbitrale sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella descritta dal direttore di gara e ritenendo di conseguenza ingiuste ed eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati ed alla società; al reclamo è stata allegata una dichiarazione del giocatore Daniele Simone contenente valutazioni fortemente censurabili ed ai limiti del buon gusto, relative sia all’operato dell’arbitro sia dell’intera associazione arbitrale.
A tale reclamo ha fatto seguito l’invio da parte del giocatore Daniele Simone di un ulteriore reclamo, da considerarsi proposto in proprio avverso la squalifica sino al 31.12.2006 al medesimo comminata.
Codesta Commissione Disciplinare procede preliminarmente, per ragioni di connessione e di economia processuale, alla riunione dei due reclami ed al loro esame congiunto.
Per quanto riguarda il reclamo in proprio del sig. Daniele Simone, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile sia perché non è stata allegata la relativa tassa, sia perché non vengono formulate richieste di revisione del provvedimento sanzionatorio.
Quanto invece al reclamo della San Salvario, la Commissione Disciplinare non ritiene vi siano ragioni per disattendere le risultanze del dettagliato ed inequivoco rapporto redatto dal direttore di gara, che ha compiutamente descritto la caccia all’uomo scatenata dai tesserati della società ricorrente a seguito di un fallo veniale compiuto da un giocatore della società Franceschina, ha chiaramente identificato i giocatori coinvolti ed ha riferito altrettanto chiaramente la deprecabile condotta di ciascuno di essi, che giustifica pienamente l’entità delle singole sanzioni comminate dal giudice sportivo.
Occorre soltanto evidenziare:
- che l’entità della squalifica comminata ai giocatori Mazzilli Andrea, Benmbarek Nabil e Ratti Federico (due giornate) non consente la proposizione di reclamo;
- che la squalifica per cinque giornate ai giocatori Rudoni Alessandro, Zanardi Francesco e Vitale Massimo e per quattro giornate al sig. Tundis Valter è ineccepibile a fronte dei comportamenti dagli stessi tenuti e riportati nel rapporto arbitrale;
- che la squalifica sino al 31.12.2006 al sig. Daniele Simone è legittima a fronte del comportamento violento, ingiurioso ed aggressivo tenuto nei riguardi del direttore di gara;
- che l’entità dell’ammenda comminata alla Società SAN SALVARIO è giustificata dal fatto che quanto avvenuto sul terreno di gioco costituisce esclusiva conseguenza del comportamento dei suoi tesserati, i quali non hanno neppure consentito la regolare conclusione della gara.
Da ultimo, questa Commissione non può astenersi dall’osservare che il comportamento tenuto e le dichiarazioni sottoscritte dal giocatore Daniele Simone, qualificatosi massimo responsabile del progetto di collaborazione di riqualifica del settore sportivo calcio del quartiere San Salvario, contrastano palesemente con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare la disciplina sportiva e con le buone intenzioni che il medesimo parrebbe voler perseguire.
Per tali ragioni la Commissione Disciplinare
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto dal sig. Daniele Simone
RESPINGE
il reclamo proposto dalla Società SAN SALVARIO, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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