COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTIVA SAVA CALCIO – G. S. MEC LECCE del 17 ottobre 2004 (Reclamo dello Sporting Sava Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BIANCHI GABRIELE, squalificato fino al 30 giugno 2005, e del dirigente, sig. BISCI NAZARENO, inibito fino al 31 dicembre 2004,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 21 ottobre 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTIVA SAVA CALCIO - G. S. MEC LECCE del 17 ottobre 2004 (Reclamo dello Sporting Sava Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BIANCHI GABRIELE, squalificato fino al 30 giugno 2005, e del dirigente, sig. BISCI NAZARENO, inibito fino al 31 dicembre 2004,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 21 ottobre 2004 del Comitato Regionale Puglia). Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Bianchi Gabriele la squalifica fino al 30 giugno 2005, ed al dirigente Bisci Nazareno l'inibizione fino al 31 dicembre 2004, la reclamante ha chiesto il ridimensionamento delle sanzioni, ritenendo eccessive le sanzioni stesse in relazione ai fatti occorsi; Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter lievemente ridurre soltanto la squalifica inflitta al calciatore Bianchi Gabriele, tenuto conto che lo stesso non ha precedenti e che l'arbitro non ha subito danni fisici, confermando l’inibizione comminata al dirigente, sig. Bisci Nazareno; P.Q.M. DELIBERA Accogliere parzialmente il reclamo dello Sporting Sava Calcio, riducendo al 30 aprile 2005 la squalifica inflitta al calciatore Bianchi Gabriele, confermando l'inibizione irrogata al dirìgente, sig. Bisci Nazareno; Non addebitare la tassa, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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