COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: G.C. PRESICCE 2000 – GEMINI CALCIO del 7 novembre 2004 (Reclamo della Società Gemini Calcio per posizione irregolare del calciatore MANCINO SIMONE, tesserato con il G.C. Presicce 2000). Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Mancino Simone, tesserato con il G.C. Presicce 2000, è stato squalificato per due gare nell’ultima giornata del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2003/2004.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: G.C. PRESICCE 2000 - GEMINI CALCIO del 7 novembre 2004 (Reclamo della Società Gemini Calcio per posizione irregolare del calciatore MANCINO SIMONE, tesserato con il G.C. Presicce 2000). Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Mancino Simone, tesserato con il G.C. Presicce 2000, è stato squalificato per due gare nell'ultima giornata del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2003/2004. Detta squalifica - come prescritto - doveva essere scontata nelle gare ufficiali che la prima squadra della Società di appartenenza disputa nel campionato della stagione sportiva 2004/2005, perché il G.C. Presicce 2000 non partecipa al campionato juniores. Il suddetto calciatore - pur squalificato - ha preso parte alla gara di cui trattasi e quindi in posizione irregolare. Pertanto il reclamo proposto dalla Società Gemini Calcio è meritevole di accoglimento ; Visto ed applicato l'art. 12 punto 5 lett. a) CGS DELIBERA Accogliere il reclamo della Società Gemini Calcio e, per l'effetto, infliggere al G.C. Presicce 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società Gemini Calcio; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo
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