COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: OSTUNI SPORT – A.C. MONOPOLI del 28 novembre 2004 (Reclamo dell’A.C.Monopoli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati a suo carico dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 22 del 2 dicembre 2004).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: OSTUNI SPORT – A.C. MONOPOLI del 28 novembre 2004 (Reclamo dell’A.C.Monopoli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati a suo carico dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 22 del 2 dicembre 2004). E’ presente il rappresentante legale della Società assistito dal legale di fiducia. L’A.C. Monopoli ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di far effettuare tre gare effettive a porte chiuse ,sanzione da applicare con decorrenza immediata.L’A.C. Monopoli chiede di annullare la punizione sportiva suddetta, ed in via subordinata di mitigare la sanzione inflitta. La richiesta è motivata dal fatto che dagli atti ufficiali non risulterebbe che i sostenitori monopolitani abbiano sfondato il cancello d’ingresso dello stadio, ma nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo sarebbero stati autorizzati ad entrare dal responsabile della Polizia di Stato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. In effetti dagli atti ufficiali si rileva che il commissario di campo, nel proprio referto, riferisce che i tifosi del Monopoli ,che sostavano fuori del campo sportivo, non hanno sfondato il cancello per entrare nello stadio, bensì, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, sono stati autorizzati dal responsabile della Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Pertanto la Commissione Disciplinare ritiene che vi siano elementi sufficienti per addivenire ad una riforma parziale della decisione assunta dal Giudice Sportivo, tenuto conto delle circostanze evidenziate nel rapporto del commissario di campo che attenuano la gravità dei fatti contestati. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo dell’A.C. Monopoli commutando l’obbligo di disputare la terza gara a porte chiuse con l’ammenda di euro 1.200,00,confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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