COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO TISSI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 02.12.2004. Gara Monserrato / Calcio Tissi del 28.11.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO TISSI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 02.12.2004. Gara Monserrato / Calcio Tissi del 28.11.2004. Il competente Giudice Sportivo, con provvedimento adottato in data 01.12.2004, pubblicato nel C.U. n° 21 del 02.12.2004, ha squalificato per cinque gare il giocatore Francesco Fele, della società Calcio Tissi, avendolo ritenuto responsabile, a seguito dell’assegnazione a favore della squadra avversaria di un calcio di rigore, di essersi scagliato contro l’arbitro, strattonandolo per la maglia e colpendolo con manate al petto, nonché rivolgendogli ingiurie e minacce. La società Calcio Tissi, con ricorso pervenuto in data 10.12.2004, ha chiesto la riduzione a due giornate della squalifica, assumendo che il comportamento del Fele non configuri atteggiamenti né violenti né di particolare gravità nei confronti dell’arbitro. La Commissione, esaminati gli atti e osservato: - - che la reclamante non ha fornito alcun concreto elemento di prova; - - che il referto arbitrale della gara appare preciso e circostanziato rispetto ai fatti in esame ( riportando anche la circostanza dell’incitamento del Fele ai compagni ad assumere un atteggiamento minaccioso), ritiene di confermare il provvedimento di cinque gare di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Fele Francesco. Per questi motivi, la Commisione DELIBERA il non accoglimento del reclamo proposto e dispone la conferma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado e l’addebito della tassa a carico della società reclamante.
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