COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 21/10/2004 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/10/2004 SACRO CUORE MILAZZO – GARDEN SPORT MESSINA
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 21/10/2004
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 5/10/2004 SACRO CUORE MILAZZO - GARDEN SPORT MESSINA
N.D.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°20 del 7/10/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sacro Cuore chiede che venga
deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per la
mancata disponibilità, in quanto occupato da altra Società, dell'impianto
segnalato dalla stessa per la disputa delle proprie gare interne; ritiene che
nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della
causa di forza maggiore facendo rilevare che l'Amministrazione comunale di
Milazzo, dopo la ricezione del calendario del campionato Juniores, non aveva
ancora predisposto le dovute variazioni sull'utilizzo dell'impianto;
Considerato che la Società reclamante non si è attivata, come sarebbe stato
opportuno e come peraltro si rileva dalla comunicazione del Settore Beni
Culturali del Comune di Milazzo, per avere la conferma della disponibilità
dell'impianto, si ritiene non possa trovare accoglimento l'invocata richiesta
di causa di forza maggiore con conseguente attribuzione alla stessa della
responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara;
Pertanto, visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la gara in
oggetto non si è disputata a causa di quanto esposto in narrativa;
Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sacro Cuore, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Sacro Cuore la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda
di 55,00 (1ma rinuncia).
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