COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica calciatore De Lisi Rosario per cinque gare – GARA SANCATALDESE/RAFFADALI del 29.09.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. A – C.U. n. 19 del 6.10.2004) – Proc. n. 23/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica calciatore De Lisi Rosario per cinque gare – GARA SANCATALDESE/RAFFADALI del 29.09.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. A – C.U. n. 19 del 6.10.2004) – Proc. n. 23/A
Ricorre ritualmente la Società Sancataldese Calcio avverso il provvedimento in epigrafe indicato non negando l’atto spregevole addebitato al suo tesserato dichiarando che non risulterebbe attinto per conseguenza dell’atto stesso, il calciatore avversario.
Ritenendo eccessiva la sanzione irrogata in primo esame, ne chiede una riduzione.
La Commissione Disicplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della ricorrente, che in buona sostanza ribadisce quanto sostenuto nell’atto di opposizione, osserva:
Le risultanze degli atti di gara in proposito al fatto contestato risultano inconfutabili e non si presentano a postulazione di dubbio alcuno.
Il fatto in contestazione, presenta il carattere di particolare gravità perchè spregevole e non merita quanto dalla società in proposito richiesto;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto e per l’effetto si dispone l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130.
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