COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROMETTA MAREA (ME) – (avverso squalifiche calciatori Aloe Massimo, Mento Alessandro per 7 gare; Currò Alessando, Ferrante Pietro e Raineri Luigi per 5 gare e ammenda di Euro 250,00 – GARA ROMETTA/SAPONARESE del 13.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 80/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROMETTA MAREA (ME) – (avverso squalifiche calciatori Aloe Massimo, Mento Alessandro per 7 gare; Currò Alessando, Ferrante Pietro e Raineri Luigi per 5 gare e ammenda di Euro 250,00 – GARA ROMETTA/SAPONARESE del 13.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 80/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società reclamante sulla sanzione inflitta in primo grado dal Giudice Sportivo, nella sua articolazione sviluppata in più punti, viene chiesto: a) la revoca delle sanzioni disciplinari nei confronti dei calciatori Curro Alesando, Ferrante Pietro e Raineri Luigi; b) la riduzione delle squalifiche in un periodo più limitato ai calciatori Aloe Massimo e Mento Alessandro; c) la riduzione della sanzione pecuniaria; d) l’annullamento dell’eventuale risarcimento danni dell’arbitro alla sua macchina. La Società appellante, consapevole delle responsabilità ascritte nel Comunicato Ufficiale nel quale vengono in maniera chiara e non equivoca descritti i fatti avvenuti nel terreno di giuoco, nelle proprie difese sostiene anche di non aver provveduto a fare reclamo per la partita, continuata pro-forma, e quindi persa a tavolino, per i comportamenti ritenuti dalla stessa Società non giusti tenuti dal proprio dirigente e dai propri tesserati; Sempre nell’atto di appello, nella sua articolata difesa, la società sviluppa la propria difesa per alcuni punti in maniera diversa da quanto effettivamente descritto in maniera chiara ed inequivocabile dal direttore di gara, che ci si permette ricordare, gode di fede privilegiata. La Commissione Disciplinare, letto l’appello formulato dalla Società ricorrente, letti gli atti di gara osserva: Preliminarmente ci si astiene dal commentare alcune affermazioni contenute nell’atto di appello, che non rispecchiano, peraltro, i reali accadimenti della gara; Il direttore di gara nel suo referto, se avesse voluto far innervosire la gara ed i calciatori si sarebbe guardato bene dal descrivere, in più punti, il comportamento fattivo e di collaborazione del capitano n. 7, Patti Tindaro, per cercare di non far trascendere la partita nei fatti realmente accaduti e descritti dal direttore di gara; Non si comprende come lo stesso direttore di gara abbia successivamente descritto che il predetto Patti Tindaro unitamente ad un altro tifoso (da voi indicato con il fratello del capitano) si siano prodigati per cercare di liberare lo stesso dalla stretta di tutti i calciatori e per cercare di mettere un po’ di calma; Per tali superiori considerazioni e ritenuto, si ripete, ancora una volta che il referto arbitrale (che tra l’altro è chiaro, non equivoco e minuzioso in ogni sua singola parte) gode di fede privilegiata e non si presta ad alcuna censura; Ritenuto quanto sopra, questa Decidente tenuto conto che i comportamenti tenuti dai calciatori e dai tesserati tutti della U.S. Rometta Marea sono stati correttamente rubricati dal Giudice di primo esame nel loro accadimento ed evolversi, ma possono essere contenuti nella loro quantificazione, come da dispositivo, perché non hanno avuto ulteriori conseguenze, anche per il fattivo comportamento dei tesserati sopra indicati; Tali comportamenti sono, comunque, deprecabili e non dovrebbero essere mai messi in atto dai tesserati; P.Q.M. DELIBERA: in pariziale accoglimento dell’appello proposto di determinare le squalifiche dei calciatori così distinte: Aloe Massimo e Mento Alessandro per 5 gare, Currò Alessandro, Ferrante Pietro e Raineri Luigi per 3 gare; fermo il resto, senza addebito di tassa.
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