COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso decisioni Giudice Sportivo a margine – GARA TRINACRIA GELA/NISSA del 16.11.2004 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n. 32 del 17.11.2004) – Proc. n. 81/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S.D. TRINACRIA GELA (CL) – (avverso decisioni Giudice Sportivo a margine – GARA TRINACRIA GELA/NISSA del 16.11.2004 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n. 32 del 17.11.2004) – Proc. n. 81/A
Sostiene la ricorrente che la Società avversaria nella gara in esame ha effettuato un maggiore numero di sostituzioni di calciatori partecipanti alla gara non consentito dalle norme federali in materia;
Sostiene anche che il Direttore di gara veniva a conoscenza di dette irregolari sostituzioni che coscientemente acconsentiva; “glissando” la buona fede della Società interessata;
Detta Società veniva ancora “glissata” dall’arbitro quando provvedeva all’impiego, come calciatore in sostituzione di altro calciatore compagno di squadra, dall’assistente di parte che fino a quel momento ne aveva svolto la funzione (giudice di linea di parte), sostituzione non consentita (vedi Regola 6 del Gioco del Calcio);
Conclude chiedendo, alla luce delle più irregolarità sopra evidenziate, la ripetizione della gara, in opposizione del deliberato del Giudice di primo esame;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
vanno disattese tutte le argomentazioni assunte in linea di difesa della ricorrente. Gli atti di gara indicano chiaramente le sostituzioni operate legittimamente e correttamente adottate a norma del regolamento in materia previste, fatto e rilevamento confortato dalla sottoscrizione dello “Statino” allegato al rapporto di gara da parte dei Dirigenti responsabili di entrambe le Società.
Detti “statini” sono stati debitamente consegnati per notifica alle rispettive Società e riportanti le sostituzioni effettuate;
Risulta, invece, come indicato dall’arbitro nel proprio rapporto, l’irregolare impiego, nel corso della gara, come calciatore, del collaboratore di linea da parte della Società Trinacria;
Quanto sopra osservato induce questo Organo Decidente a dichiarare legittima e corretta la decisione assunta dal Giudice Sportivo e, pertanto,
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito della tassa (Euro 130,00) non versata.
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