COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 13.- RECLAMO DELLA POL. SORGENTI LABRONE AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANTIGNANO/SORGENTI LABRONE DEL 24.10.2004 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 13.- RECLAMO DELLA POL. SORGENTI LABRONE AVVERSO REGOLARITA' GARA ANTIGNANO/SORGENTI LABRONE DEL 24.10.2004 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.16 del 28.10.2004; -la Pol. Sorgenti Labrone propone reclamo avverso la regolarita' della gara disputata ad Antignano (Livorno) il 24 ottobre 2004 con l'A.S. Antignano nell'ambito del Campionato di 1' Categoria, conclusasi con il punteggio di 2 a 1; premesso che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati dal 1.1.1984 in poi ed uno dal 1.1.1983), la reclamante chiede che venga inflitta all 'A.S. Antigano la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, rileva il G.S. che il reclamo e' infondato. Risulta da gli atti ufficiali che l'A.S. Antignano al 1' ed al 12' del s.t. effettuo' due sostituzioni ininfluenti agli effetti del presente reclamo e del rispetto della normativa sull'utilizzazione di calciatori ''giovani '' e che al 34' del s.t. sostitui' il calciatore n.3 Benetti Simone (nato il 1'.12.1979)(e non Domenici Matteo come asserito dalla Pol. Sorgenti Labrone) con il n.16 Di Cocco Davide (nato il 14.7.1985). Risulta quindi evidente che l'odierna societa' reclamata ha sempre correttamente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno tre calciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta'. Il rigetto del relcamo comporta l'addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Sorgenti Labrone di Livorno e dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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