COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria 15.- RECLAMO DELL’A.S. SAN LORENZO CAMPI GIOVANI AVVERSO REGOLARITA’ GARA CHIANTI NORD/SAN LORENZO CAMPI GIOVANI DEL 31.10.2004 (2-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria 15.- RECLAMO DELL'A.S. SAN LORENZO CAMPI GIOVANI AVVERSO REGOLARITA' GARA CHIANTI NORD/SAN LORENZO CAMPI GIOVANI DEL 31.10.2004 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 5.11.2004; -il giorno 31.10.2004 si svolgeva a Strada in Chianti (Fi) la gara tra la squadra Chianti Nord e la Societa' San Lorenzo Campi Giovani, valida per il Campionato Regionale di 2' Categoria. L'A.S. San Lorenzo Campi Giovani propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo, ma lo stesso non puo' essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all'art.29 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l'attuale reclamante ad inviare contestualmente i motivi di reclamo alla controparte (Chianti Nord) e rimettere, unitamente al reclamo, ricevuta comprovante l'obbligo assolto, a questo G.S.. Osserva questo Giudice come, se la mera dimenticanza dell'allegazione in busta della documentazione necessaria, per costante giurisprudenza, puo' essere sopperita con successivo invio, altrettanto non puo' dirsi per la mancata contestualità. Questa rappresenta norma perentoria ed inequivocabile. Nel caso di specie, l'attuale reclamante, ha inoltrato il reclamo a questo Giudice in data 6 novembre 2004 ed alla societa' avversaria in data 5 novembre 2004 contravvenendo alle norme di cui all'art. 29 comma 5 C.G.S. che si ripete essere norme perentorie e prive di interpretazione di parte. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S. San Lorenzo Campi Giovani di Campi Bisenzio (Firenze) e dispone l'addebito della tassa.
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