COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 027/05- cr. Reclamo della Pol. Barberino Val Elsa avverso dec. Del G.S Regionale . Esito gara Chiantigiana – Barberino del 03.10.2004 ripetizione della gara (C.U 14 del 14.10.2004)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
027/05- cr. Reclamo della Pol. Barberino Val Elsa avverso dec. Del G.S Regionale . Esito gara Chiantigiana – Barberino del 03.10.2004 ripetizione della gara (C.U 14 del 14.10.2004)
La gara Chiantigiana – Barberino Val Elsa del 3 ottobre 2004 , veniva sospesa definitivamente dall’arbitro al 45° del secondo tempo a causa di un infortunio , particolarmente rilevante , occorso al calciatore del Barberino Rosselli Alessio . Visto il rapporto dell’arbitro , il G.S Regionale , ordinava la ripetizione della gara .
Contro la decisione del primo giudice , eccepisce presso questa Commissione , la societa’ Barberino chiedendo l’omologazione del risultato acquisito sul campo ( 0 -1 ) , in quanto , la sospensione era avvenuta a partita ormai terminata e con la compagine avversaria in inferiorita’ numerica rilevante. Chiede altresi’ di essere ascoltata in sede di discussione del gravame.
Il reclamo non puo’ essere preso in esame.
Osserva la Commissione , come sia stato omesso , da parte della pol. Barberino , l’invio dei motivi del reclamo alla controparte ( U.S Chiantigiana ) , cosi’ come previsto dall’art. 29 comma 5 C.G.S .
P.Q.M
La C.D , in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 29 commi 5 e 9 dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando nel contempo l’incameramento della tassa versata.
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