COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Stagione Sportiva 2004/2005 – Com. Uff. n. 8/D APPELLO N.S. POLISPORTIVA CHIUSI RELATIVO AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DOVUTO ALLA SOCIETA’ PUTEOLI A.S. A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA LUIGI (delibera della Commissione Premi di Preparazione del 29.4.2004 n. 670 – C.U. n. 22/E del 7.5.2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Stagione Sportiva 2004/2005 - Com. Uff. n. 8/D APPELLO N.S. POLISPORTIVA CHIUSI RELATIVO AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DOVUTO ALLA SOCIETA’ PUTEOLI A.S. A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA LUIGI (delibera della Commissione Premi di Preparazione del 29.4.2004 n. 670 – C.U. n. 22/E del 7.5.2004). Con reclamo del 29.6.2004 la Società N.S. Polisportiva Chiusi ricorreva alla Commissione Vertenze Economiche avverso la delibera della Commissione Premi di Preparazione del 29.4.2004 n. 670 con la quale era stato accolto il ricorso presentato nei confronti della stessa dalla società Puteoli A.S. per il mancato pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Costa Luigi. Esponeva la reclamante che il calciatore Costa Luigi nato l’11.5.1986, era stato dalla stessa tesserato in data 17.10.2002 e successivamente era stato messo in lista di svincolo nel Dicembre 2002. Precisava che l’art. 96 punto 2 delle N.O.I.F. prevede, che la condizione essenziale per il diritto al premio di preparazione fosse il vincolo del calciatore per almeno una stagione sportiva. E concludeva, pertanto, che dovesse essere ritenuto infondato il ricorso presentato dalla Società A.S. Puteoli, ed inadeguata la decisione presa in merito al pagamento del relativo Premio di preparazione. Il reclamo proposto dalla Società N.S. Pol. Chiusi è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto. E’ di fatto sufficiente rilevare che non risulta dagli atti, e pertanto non risulta provata, l’avvenuta notifica del gravame alla Società A.S. Puteoli, con le modalità di cui all’art. 34 C.G.S., così come richiede l’art. 46 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l’appello della Società N.S. Pol. Chiusi ed ordina per l’effetto incamerarsi la tassa di reclamo.
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