COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 043/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Vicchio avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Cerbai Alessandro (C.U. n. 18 del 11/11/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 043/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Vicchio avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Cerbai Alessandro (C.U. n. 18 del 11/11/2004) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 7/11/2004 contro l’Unione Sporiva Vinci Calcio “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre l’impugnante ammettendo i fatti ma eccependo che la frase incriminata, motivata da un precedente fallo di giuoco, fosse diretta al calciatore avversario e che tale interpretazione era stata palesata dal calciatore al D.G. al termine della gara. La società conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. La ricostruzione fornita, appare poco credibile con riferimento alle controdeduzioni arbitrali che, sebbene avvalorino il comportamento successivo del giocatore e le sue giustificazioni in ordine al comportamento irriguardoso, probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica, precisa che il calciatore avversario era ben distante al momento della pronuncia della frase irriguardosa e pertanto sono inevitabili le conseguenze che la Giustizia Sportiva prevede in casi analoghi. Il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha l’onere di fornire una immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività fungendo da esempio per l’intera squadra e pertanto la sanzione applicata risulta assolutamente corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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