COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 026/05-rg.RECLAMO DEL “G.S. NINFEA TORRELAGHESE” avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Russo Luca fino al 21/12/2004. C.U. N.15 del 21/10/2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 026/05-rg.RECLAMO DEL “G.S. NINFEA TORRELAGHESE” avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Russo Luca fino al 21/12/2004. C.U. N.15 del 21/10/2004. Durante la gara “ NINFEA TORRELAGHESE – ASD RICORTOLA”, valevole per il campionato di seconda categoria, il giocatore Luca Russo veniva espulso dal campo per aver calciato violentemente il pallone verso il D.G.,senza però colpirlo. Nel contempo lo offendeva. Per tale comportamento veniva squalificato per 2 mesi. Propone reclamo il G.S. NINFEA, sostenendo l’assoluta involontarietà del comportamento del proprio assistito. La reclamante, infatti, afferma che il proprio tesserato scagliava con rabbia il pallone verso la porta che malauguratamente di rimbalzo sfiorava l’arbitro. Conferma, invece,il comportamento offensivo. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la società chiede una congrua riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Chiede inoltre di essere ascoltata. L’arbitro nel supplemento di rapporto di gara ribadisce che il calciatore in questione calciava violentemente il pallone nella sua direzione e rimbalzando sul palo andava a sfiorare il portiere della NINFEA TORRELAGHESE. Il D.G. comunque sottolinea che il giocatore ha calciato in un momento di rabbia senza “forse” l’intenzionalità di colpirlo. In data 19/11/2004 comparivano davanti a questa Commissione Disciplinare il Presidente dalla società reclamante ed il calciatore Luca Russo. In quella sede il calciatore precisava che nel momento in cui calciava il pallone il D.G. si trovava alle sue spalle e solo un rimbalzo fortuito sul palo portava la sfera a sfiorare il D.G. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento e ascoltata la parte ricorrente, ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione. Ritiene, altresì, che il giocatore non volesse intenzionalmente colpire l’arbitro, che di fatto non è stato colpito dal pallone, e che il suo comportamento sia derivato da un momento di rabbia causato dall’aver determinato un calcio di rigore contro la propria squadra. Per tale motivo si ritiene più congrua ai fatti addebitabili al calciatore una squalifica fino al 20/11/2004. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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