COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 035/05-gc-Reclamo presentato dalla S.S.D. Cinigiano avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto avverso l’esito gara dell’incontro Cinigiano – Montorgiali del 10.10.2004. C.U. N° 12 del 27.10.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 035/05-gc-Reclamo presentato dalla S.S.D. Cinigiano avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto avverso l’esito gara dell’incontro Cinigiano – Montorgiali del 10.10.2004. C.U. N° 12 del 27.10.2004 Il Giudice Sportivo Provinciale di Grosseto si pronunciava in merito all’esito gara di cui all’oggetto, su reclamo proposto dall’A.S. Montorgiali che aveva segnalato la posizione irregolare del calciatore Seccarecci Matteo schierato dal Cinigiano nonostante che lo stesso dovesse scontare una giornata di squalifica comminata nella passata stagione sportiva (C.U. Gr 37/2003). Assegnava, detto Giudice, la punizione della perdita della gara per 0 – 3 alla S.S. Cinigiano.Avverso tale decisione propone reclamo la Società Sportiva Dilettantistica Cinigiano, asserendo che il reclamo presentato dalla Società Montorgiali deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 42 comma 3 del C.G.S.; il reclamo, sostiene la società, avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione Disciplinare e non al Giudice Sportivo.Dopo aver citato precedenti giurisprudenziali in materia di competenze della Commissione Disciplinare, e con riferimento a quanto disposto anche dall’art. 29 del C.G.S., la reclamante richiede in applicazione dell’art. 32 comma 4 del C.G.S. l’annullamento senza rinvio della decisione Giudice Sportivo di Grosseto.Osserva preliminarmente questo Collegio, come in effetti la decisione in questione non è stata adottata dall’organo giudicante competente per materia. In altri termini il reclamo non doveva essere presentato al Giudice Sportivo e questi, ricevuto il reclamo, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a decidere.Non vi è alcun dubbio, infatti, a mente delle Carte Federali, che il reclamo della società Montorgiali avrebbe dovuto essere presentato – e deciso – da questa Commissione Disciplinare.Si tratta adesso di stabilire, tenuto conto dell’errore procedurale intercorso e del reclamo oggi presentato dal Cinigiano, quali siano le conseguenze di quanto accaduto.La S.S. Cinigiano richiede l’annullamento (senza rinvio) della decisione del G.S. richiamando l’art. 32 comma 4, e quindi adducendo l’inammissibilità o l’improcedibilità degli atti del Montorgiali.Osserva questo Collegio che le cause di inammissibilità e/o di improcedibilità sono quelle o espressamente previste dalle norme (vedasi, per le cause inammissibilità, l’art. 29), o quelle imputabili a vizi insanabili sostanziali o formali dell’atto. Nella fattispecie creatasi, invero, non esiste norma particolare che disciplini il rimedio o la sanzione per quanto accaduto. Si deve, pertanto, fare riferimento ai principi generali del diritto sportivo.E’ prassi consolidata nella Giustizia Sportiva Toscana, che laddove un atto (un reclamo) sia trasmesso ad Organo incompetente, quest’ultimo provveda, accertata la propria impossibilità a decidere, ad inviarlo all’Organo giudicante competente. Ciò consente di non penalizzare oltre modo la società che intenda far valere i propri diritti di difesa. Ove in questa sede la C.D. procedesse ad un annullamento sic et simpliciter della decisione del G.S., creerebbe indubbiamente una disparità di trattamento con tutti gli altri casi in cui il Giudice incompetente trasmetta (e in passato abbia trasmesso) gli atti al Giudice competente. Ed evidentemente non si può far gravare sulla reclamante (Montorgiali) l’errore in cui è incorso (anche) il Primo Giudice nel prendere una decisione che non gli spettava (ove il G.S. avesse trasmesso subito gli atti a questa C.D. si sarebbe ricreato il descritto iter procedurale sopra esposto).Da quanto sopra, quindi, la Commissione Disciplinare ritiene di poter acquisire gli atti del procedimento svoltosi avanti al Primo Giudice e di poter giudicare nel merito.A quest’ultimo proposito si evidenzia come la posizione del tesserato Seccarecci sia stata effettivamente irregolare, dovendo scontare ancora una giornata di squalifica, comminata nella precedente stagione. La normativa vigente, infatti, prevede che le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. La partecipazione alla gara del Seccarecci appare quindi illegittima, poiché dagli atti doveva scontare ancora una giornata di squalifica.Ad ulteriore conforto di quanto sopra, d’altra parte e per quanto occorrer possa, si evidenzia come la Cinigiano fondi il proprio reclamo esclusivamente su pregiudiziali di legittimità e non entri nel merito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo della S.S. Cinigiano e dispone incamerarsi la relativa tassa. Infligge inoltre alla suddetta società la perdita della gara per 0-3, non applica sanzioni accessorie in quanto già comminate dal Giudice di Primo grado.
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