COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 30/2004 – cc. Reclamo proposto dalla A.S. Tofanelli Misericordia calcio a cinque avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha squalificato fino al 21/2/2005 il calciatore Torrachi Pablo. ( C.U. n° 15 del 21/10/2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 30/2004 - cc. Reclamo proposto dalla A.S. Tofanelli Misericordia calcio a cinque avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha squalificato fino al 21/2/2005 il calciatore Torrachi Pablo. ( C.U. n° 15 del 21/10/2004 ) Il rituale e tempestivo reclamo qui inviato dalla Società indicata in epigrafe è rivolto ad ottenere la riduzione del provvedimento adottato dal G.S. Regionale che così recita: “Appoggiava le mani sul petto del D.G. spingendolo e facendolo arretrare di circa mezzo metro. Nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa “. Nell’atto di impugnazione la Società, senza apportare alcun argomento che possa porre in dubbio per fatti e circostanze utili a dimensionare l’episodio, afferma che l’arbitro avrebbe fornito, nel corso della gara, diverse versioni sulla motivazione dell’allontanamento del calciatore dal campo tra le quali non risulta compresa quella della spinta. Afferma ancora la reclamante che un dirigente della squadra avversaria potrebbe testimoniare circa la insussistenza del fatto. Premesso che tale mezzo probatorio è ammesso nell’ambito della giustizia sportiva unicamente nei procedimenti per illecito (v. art. 37 ) il reclamo non può essere accolto. Infatti come più volte affermato da questo Giudice le decisioni degli Organi della giustizia sportiva debbono essere assunte (ex. Art. 31) esclusivamente sulla base del rapporto di gara e dei supplementi di essi resi a seguito di richiesta della Commissione Disciplinare. Nel caso di specie l’arbitro ha descritto con assoluta sicurezza e precisione l’accaduto, mentre con il supplemento smentisce in maniera categorica di aver pronunciato le frasi attribuitegli dai dirigenti della società reclamante. Appurato lo svolgimento dei fatti la C.D. rileva che la sanzione comminata, confrontata con le proprie precedenti decisioni, è congrua in ordine alla entità e quindi P.Q.M. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa ad esso relativa.
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