COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 033/05- sa. Impugnazione della U.S. SALES avverso la squalifica del calciatore CONTI Niccolò, inflitta dal G.S. provinciale di Firenze, fino al 31 maggio 2005 ( Com. Uff. n.14 del 27 ottobre 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 033/05- sa. Impugnazione della U.S. SALES avverso la squalifica del calciatore CONTI Niccolò, inflitta dal G.S. provinciale di Firenze, fino al 31 maggio 2005 ( Com. Uff. n.14 del 27 ottobre 2004). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. CONTI Niccolò, che il G.S. provinciale di Firenze aveva così motivato: “Per avere calciato il pallone contro il D.G. da una distanza di circa dieci metri colpendolo alla nuca e procurandogli lieve e momentaneo dolore “-Deduceva la reclamante in sede di reclamo - e dinanzi alla Commissione avendo chiesto la relativa audizione che si svolgeva in data 26 novembre 2004 - che il tesserato, pur avendo realizzato una condotta censurabile, caratterizzata da una espressione di stizza, non aveva avuto alcuna intenzione di colpire il DG, avendo scalciato il pallone in un momento di rabbia. In particolare, dopo il colpo, per mera accidentalità, la sfera avrebbe colpito ad una caviglia - tallone un compagno di squadra che si trovava nei pressi, ad una distanza di un metro e mezzo, ciò imprimendo una strana ed anomala direzione alla stessa, che innalzatasi finiva la sua corsa sulla nuca dell´arbitro, che pure aveva riportato esiti lievissimi, essi stessi compatibili con la involontarietà di un gesto, che ben altre conseguenze poteva avere avuto in caso di espressa intenzione di colpirlo alla testa.L´arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l´accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Provinciale.Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che il “ ...il numero 7 Conti Niccolò, in seguito ad un calcio di punizione fischiato contro lo stesso, in segno di plateale dissenso con tale decisione, calciava il pallone, nella mia direzione da circa dieci metri, colpendomi all´altezza della nuca e provocandomi lieve e momentaneo dolore. ..non sono in grado né di confermare né di smentire quanto asserito dalla stessa società, per quel che riguarda la deviazione del pallone calciato dal Conti; infatti lo stesso calciatore si trovava a circa dieci metri sul mio lato sinistro e più avanti rispetto alla linea di centro campo, mentre io ero posizionato davanti alla panchina della società Sales e stavo interloquendo con altri calciatori. Nonostante ciò riuscivo chiaramente a vedere il Conti che calciava verso di me e non solo a supporlo ...perché lo stesso Conti come detto era posizionato alla mia sinistra. E´ solo così che potevo avere la certezza che fosse stato lo stesso Conti a colpire il pallone... Nel momento in cui vedevo giungere il pallone solo grazie ad un piccolo movimento in avanti riuscivo ad evitare che la sfera calciata mi colpisse in pieno volto sulla parte sinistra, perché proprio da quella parte proveniva il pallone e non dalle mie spalle; così che la palla colpita dal Conti impattava con me all´altezza della nuca nella parte posteriore sinistra, provocandomi lieve e momentaneo dolore e niente più...”.-Possono dirsi sufficientemente conclamati i fatti ascritti al tesserato - tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, che deriva da espressa disposizione delle carte federali - a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell´accaduto in suo danno, che, pertanto, è credibile in toto anche quando il D.G. spiega come, con prontezza di riflessi, è riuscito a porre in essere una repentina torsione della testa ed a contenere gli effetti lesivi dell´impatto con il pallone che ne hanno impedito il verificarsi di esiti più gravi, comunque non valutabili.Tutto ciò evidenziato, depone per una valutazione sanzionatoria più contenuta della pena, rispetto a quella sopra prevista e sancita dal primo giudice, anche il necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di proporzionata gravità, assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da aggressività comunque volta alla persona dell´arbitro, e dei pregiudizi arrecati.In concreto, non può non evidenziarsi come, a fronte della non certezza assoluta dell´arbitro, circa la possibile deviazione del pallone da parte del giocatore che si trovava più vicino al Conti, nella traiettoria acquistata dalla sfera ( segmento della dinamica del fatto che il D.G., con serenità ed obbiettività, afferma non avere visto, pur non potendolo escludere), resta non superabile la sproporzionata ed incontrollata azione di rabbia del giovane calciatore che, ben consapevolmente voleva manifestare il proprio disappunto per una decisione tecnica del DG che non condivideva . In altri termini, se può - in ragione del principio del maggior favore da adottarsi verso l´incolpato, in caso di margini di incertezza nella ricostruzione del fatto - non darsi per certa la sua effettiva volontà di colpire l´arbitro alla testa calciando al suo indirizzo il pallone - accadimento questo certamente possibile solo nel caso di una mira davvero precisa (è riportata una distanza di dieci metri tra il calciatore ed il DG ), egli accetta il rischio che ciò possa avvenire, ponendo in esser un´azione quanto meno pericolosa verso i terzi ed, in particolare, verso colui nei confronti del quale certamente voleva ed in modo plateale manifestare la sua protesta e che detta condotta “contraria” aveva determinata.Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata -quella da stabilirsi in mesi quattro di squalifica e cioè fino al 27 febbraio 2004.P.Q.M.Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CONTI NICCOLO´, stabilendola fino al 27 febbraio 2005 (anziché, fino al 31 maggio 2005, come stabilito dal G.S. provinciale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it