COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 053/05-Rn.Reclamo G.S. Strada Avverso Squalifica Per 6 Gg Del Calciatore Bucarelli Emanuele (C.U. N° 14 Del 10112004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 053/05-Rn.Reclamo G.S. Strada Avverso Squalifica Per 6 Gg Del Calciatore Bucarelli Emanuele (C.U. N° 14 Del 10112004) Reclama il G.S. Strada avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Arezzo con la seguente motivazione: “ Per comportamento minaccioso e reiteratamente offensivo nei confronti del D.G., ripetuto a fine gara, rientrando negli spogliatoi prendeva a calci la porta.”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione sostiene che il calciatore ha sì avuto un comportamento censurabile nei confronti del D.G., ma non minaccioso e non reiterato, quanto ai calci alla porta, nega l’episodio. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma quanto già riportato nel rapporto di gara, confermando sia le offese, sia le minacce, sia la loro reiterazione. Quanto alla porta presa a calci precisa, avendo la reclamante rilevato che non si capiva di quale porta si trattasse, che la porta in questione era quella dello spogliatoio occupato dal calciatore Bucarelli e dalla propria squadra, e che la porta era visibile dal terreno di gioco. La sanzione comminata appare congrua e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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