COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 47/2004 – cc. Reclamo proposto dalla U.S. Arezzo Nord-Circolo 92 avverso la decisione del G.S Provinciale di Arezzo che ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Casale Stefano. ( C.U. n.14 del giorno 10/11/2004 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
47/2004 - cc. Reclamo proposto dalla U.S. Arezzo Nord-Circolo 92 avverso la decisione del G.S Provinciale di Arezzo che ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Casale Stefano. ( C.U. n.14 del giorno 10/11/2004 ).
Il comportamento tenuto dal calciatore Casale Stefano, nel corso della gara Arezzo Nord – Capolona, nei confronti di un avversario ha indotto il G.S. Provinciale di Arezzo a prendere il provvedimento sopraindicato .
Di ciò si duole la Società che chiede l’annullamento o una “ significativa “ riduzione della sanzione, contestando in toto la motivazione del provvedimento.
Osserva la Commissione come, senza arrecare alcun dato probatorio che possa far sorgere un pur piccolo dubbio sull’accadimento dei fatti, la Società riferisce che il calciatore aggredito avrebbe dichiarato ad un dirigente della Società reclamante di non aver ricevuto alcun pugno, affermando di potere effettuare testimonianza in merito.
Premesso che nessuna dichiarazione in proposito è pervenuta a questo Collegio, è opportuno ricordare alla reclamante che i giudizi aventi ad oggetto sanzioni disciplinari si svolgono esclusivamente sulla base dei dati che emergono dagli atti ufficiali di gara rimanendo con ciò escluso il ricorso alla prova testimoniale, prevista unicamente nei casi di illecito sportivo.
A tal proposito il D.G. nel supplemento reso in questa sede ha ulteriormente ribadito che il Casale, pur senza procurargli danni fisici, ha colpito l’avversario con ben tre pugni e non con uno come affermato dalla reclamante.
Accertata in tal modo la responsabilità del calciatore non rimane che esaminare la sanzione sotto il profilo dell’entità.
Al Casale viene contestato sia di aver colpito l’avversario con i pugni, che aver offeso, in seguito alla espulsione, il D.G..
Il provvedimento è più che congruo dato che alle due giornate relative alla aggressione si devono aggiungerne altre due per le offese al D.G. ed a queste aggiungersi l’aggravante – in quest’ultimo caso – dell’essere il calciatore il capitano della squadra.
P. Q. M.
La C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 47/2004 – cc. Reclamo proposto dalla U.S. Arezzo Nord-Circolo 92 avverso la decisione del G.S Provinciale di Arezzo che ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Casale Stefano. ( C.U. n.14 del giorno 10/11/2004 )."