COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 007/05-sa Impugnazione della U.S. ALBOR Grassina avverso la inibizione del dirigente Sig. CASINI ROMANO, inflitta dal G.S. regionale fino al 1° giugno 2005 ( Com. Uff. n. 12 del 30 settembre 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 007/05-sa Impugnazione della U.S. ALBOR Grassina avverso la inibizione del dirigente Sig. CASINI ROMANO, inflitta dal G.S. regionale fino al 1° giugno 2005 ( Com. Uff. n. 12 del 30 settembre 2004). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. CASINI Romano, che il G.S. regionale aveva così motivato: "A fine gara tentava di aggredire il D.G. non riuscendovi per l´intervento di altri interessati. Nel contempo rivolgeva all´arbitro frasi offensive ed intimidatorie..."-Deduceva la reclamante - anche in sede di audizione dinanzi al Collegio, avvenuta alla sessione del 3 dicembre 2004 - che il tesserato non aveva avuto alcun comportamento realmente aggressivo verso l´arbitro, in quanto si era "limitato" alle pur ripetute e censurabili frasi offensive e minacciose, che, per la concitazione del suo atteggiamento , determinavano il prodigarsi degli altri dirigenti al solo fine di placarne l´animosità e "...per dissuaderlo dalle invettive...". L´arbitro aveva descritto, nel rapporto, l´accaduto, come segue : "...Nel rientro negli spogliatoi il Sig. CASINI Romano (Albor Grassina), in qualità di massaggiatore, tentava un´aggressione nei miei confronti fermato da altre persone, mi urlava `Lei è un ...(espressione gravemente ingiuriosa)...ti faccio vedere io, dopo cambia mestiere...".Osserva questa CD che le fattispecie di aggressione tentata verso l´arbitro, (purtroppo) numerose nella casistica disciplinare, presentano connotati, in fatto, assolutamente variegati, neppure risultando agevole distinguere, nel gesticolare scomposto del soggetto agente che "normalmente" accompagna il profferire invettive ed ingiurie, ed ove trattenuto dai compagni o colleghi di squadra per impedirgli il prosieguo del suo agire, la direzione degli stessi movimenti delle braccia o delle mani. Tali profili materiali della azione indebita da giudicare in sede disciplinare, unitamente alla distanza conseguita dal tesserato rispetto all´arbitro ed alle azioni difensive o protettive di quest´ultimo, talvolta resesi necessarie (solo qui esemplificando i più ricorrenti elementi del decidere), determinano, come è intuitivo, valutazioni anche notevolmente diverse per severità del regime sanzionatorio da applicarsi al singolo caso di specie. Si aggiunga, inoltre, come - per giurisprudenza sportiva prevalente e per principi generali del sistema sportivo - se il tentativo di aggressione raggiunge soglie di alta prossimità al gesto compiuto (esempio: tentato pugno o schiaffo al volto, non andato a segno solo perché provvidenzialmente schivato dal DG) può anche essere applicata sanzione equivalente a quella dell´azione consumata.Orbene, a fronte di queste delicate e plurime problematiche che la materia involge e pur tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale - non è pervenuto a questa Commissione il supplemento di rapporto richiesto al DG interessato, pur quest´ultimo sollecitato in tal senso in data 21.11.04 e 3.12.04 dalla Segreteria. Ciò posto, il Collegio recepisce la versione difensiva della reclamante, posto che questa è lineare, logica e di per sé non incompatibile con la descrizione sintetica del fatto ricavabile dal rapporto gara e, come visto, non confutata da più dettagliate "circostanze di fatto" provenienti dall´arbitro.Per quanto sopra enucleato, la condotta del CASINI deve essere valutata in termini di minore gravità rispetto a quanto deciso dal giudice di prima istanza, apparendo l´aggressione rimasta allo stadio embrionale, sia per il personale atteggiarsi del tesserato, sia per il contenimento degli altri dirigenti che lo hanno "convinto" a desistere. Deve ovviamente e congruamente stigmatizzarsi la plateale ed eclatante azione scomposta del massaggiatore, certamente accompagnata da frasi pesanti a contenuto sia ingiurioso che minaccioso.Pertanto, la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua rispetto alla portata dei gesti indebiti e proporzionata rispetto a vicende assimilabile, quella da stabilirsi fino al 30 dicembre 2004 (mesi tre). P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la inibizione inflitta al tesserato CASINI ROMANO, stabilendola fino al 30 dicembre 2004 (anziché fino al 1° giugno 2005, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it