COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 040/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Florence Sporting Club, avverso alla squalifica fino al 31/12/2004 inflitta dal G.S. al calciatore Ciulli Simone (C.U. n. 14 del 27/10/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 040/05-pv.Oggetto: Reclamo della Società Florence Sporting Club, avverso alla squalifica fino al 31/12/2004 inflitta dal G.S. al calciatore Ciulli Simone (C.U. n. 14 del 27/10/2004) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 23/10/2004 contro la Società Sportiva Grevigiana: “A fine gara scalciava il terreno di gioco in segno di stizza colpendo senza conseguenze, alle gambe, il D.G. protestando nel contempo per alcuni episodi di gioco”. Ricorre l’impugnante ammettendo i fatti ma lamentando l’assoluta assenza di volontarietà rilevando, a conferma della tesi difensiva, che il giocatore avrebbe colpito, con i sassolini sollevati dal terreno, anche alcuni tra i suoi compagni. La società conclude pertanto per una riduzione delle sanzioni comminate. La ricostruzione fornita, non appare condivisibile. Il D.G., contattato per le vie brevi (in ragione dell’assenza di risposta alla richiesta di supplemento ed al successivo sollecito di questa C.D.) confermava quanto dedotto nel rapporto aggiungendo di essere assolutamente certo della volontarietà del gesto compiuto dal calciatore poiché lo stesso si trovava vicinissimo al D.G. e non poteva non avere piena cognizione delle conseguenze dell’atto. La sanzione applicata risulta pertanto corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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