COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 077/05-cr. Reclamo della Pol. Valdarbia avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Mondet. Michele per 3 gare . (C:U 21 del 02.12.2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 077/05-cr. Reclamo della Pol. Valdarbia avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Mondet. Michele per 3 gare . (C:U 21 del 02.12.2004 ) Il G.S , chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Valdarbia -Pianese del 28.11.2004 , squalificava per TRE gare il calciatore Mondet con la seguente motivazione: - A fine gara , offendeva la terna arbitrale , sanzione aggravata perche’ capitano.- La societa’ , nel contestare presso questo collegio , la versione ufficiale risultante dal giudizio di primo grado , sostiene che il calciatore , si sia rivolto al D.G , in maniera del tutto consona all’etica sportiva e nel rispetto del ruolo ricoperto (capitano) , nel chiedere all’arbitro spiegazioni relative ad episodi tecnici avvenuti durante la gara. Conclude chiedendo la totale riforma del provvedimento sostenendo che il Mondet sia stato vittima di un errore. La C.D , esaminati gli atti , decide di respingere il reclamo. L’esame degli atti ufficiali ( che non paiono essere conosciuti dalla reclamante ) , dimostrano come il calciatore Mondet non abbia esternato le sue rimostranze verbali durante il colloquio con l’arbitro , ma bensi subito dopo , al momento delle offese rivolte dal suo compagno di squadra Rega all’assistente e ritenute giustamente punite dalla stessa reclamante.. In quel frangente il Mondet ha esternato il suo pensiero verso la terna arbitrale “ Lasciali stare questi v…….. , sono tutti uguali questi str…..” , parole queste lesive ed offensive che mal si conciliano con l’attivita’ di calciatore ed ancor peggio se capitano , udite dall’assistente in maniera chiara ed inequivocabile. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ritenendo equo quanto stabilito dal primo Giudice . Ordina l’incameramento della tassa versata.
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