COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 070/05-cr. Reclamo della S.S Folgor Marlia avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Giannotti Michele per 3 gare (C.U 21 del 02.12.2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 070/05-cr. Reclamo della S.S Folgor Marlia avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Giannotti Michele per 3 gare (C.U 21 del 02.12.2004 ) “Per offese e minacce alla terna arbitrale “ Questa la motivazione che ha portato il primo Giudice a sanzionare il calciatore Giannotti con una squalifica per tre gare. Reclama la societa’ Folgor Marlia e , nel confermare le offese del proprio tesserato verso la terna arbitrale , nega che vi siano state minacce e quindi chiede che la sanzione sia ridotta . Il reclamo merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. Le offese rivolte dal Giannotti alla terna ( riconosciute dalla stessa reclamante ) , non meritano di perse’ di essere in alcun modo giustificate ne’ da “ un momento particolarmente caldo” della gara ne’ dalla contestazione su fatti tecnici che investono esclusivamente la sfera di applicazione deputata al direttore di gara . Il calciatore poi , una volta giustamente espulso , avrebbe potuto tranquillamente evitare di esternare ulteriormente il proprio pensiero , indipendentemente dal fatto che il D.G poteva o non poteva sentirlo. Il rapporto gara , redatto nell’immediatezza dei fatti , nonche’ il supplemente reso , non lasciano dubbi circa lo volgersi degli accadimenti Tanto da ritenere la sanzione comminata in primo grado , perfettamente attinente ed in linea con fatti similari P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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