COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 074/05-pv.Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Monti avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Giannuzzi Andrea (C.U. n. 2 del 2/12/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 074/05-pv.Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Monti avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Giannuzzi Andrea (C.U. n. 2 del 2/12/2004) Il G.S. motivava così le sanzioni applicate con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 28/11/2004 contro la società Piano di Conca: “A fine gara, al rientro negli spogliatoi offendeva il D.G.. Di poi invitava i compagni a danneggiare l’autovettura dell’arbitro mentre reiterava le offese”. Ricorre l’impugnante contestando la valenza della minaccia e precisando che in realtà il giocatore avrebbe semplicemente chiesto all’accompagnatore di indicargli la macchina del D.G. perché lo avrebbe riferito ai compagni per danneggiarla, condotta che in definitiva non fu posta concretamente in essere. La società, che lamenta di essere negli ultimi mesi bersaglio prediletto nei rapporti dei D.G., conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. All’udienza del 21 dicembre 2004 veniva sentito il Presidente della Società che, nell’assenza del supplemento arbitrale regolarmente richiesto, insisteva su quanto eccepito in atti specificando l’inesistenza di atteggiamenti realmente minacciosi nei confronti sia dell’arbitro sia della sua vettura riportando l’espressione ad un semplice sfogo palesato peraltro ad un solo dirigente. La ricostruzione fornita, che in alcun modo smentisce nella sostanza gli elementi valutati dal G.S., appare comunque dotata di un “quam pluris” rispetto ad una semplice minaccia sia con riferimento alla minorata difesa che avrebbe il D.G. nel tutelare il bene di sua proprietà (per tale ragione le Carte Federali impongono a carico della Società ospite la responsabilità dell’eventuale danneggiamento da parte della tifoseria), sia sotto l’aspetto dell’istigazione che protegge il reale ideatore dell’illecito aizzando peraltro gli eventuali autori materiali. Il fatto poi che tali frasi, dettagliate e precisamente descritte nel rapporto, siano state raccolte dallo stesso D.G. risulta incompatibile con quanto dedotto negli assunti difensivi in ragione della pluralità delle stesse ed in ordine al tono cui verosimilmente furono pronunciate che le rendeva comunque recepibili da chiunque. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it