COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 076/05-saImpugnazione della Soc. US MOLAZZANA avverso la squalifica del giocatore Sig. Bertucci Filiberto inflitta dal G.S. regionale fino al 2 giugno 2005 (Com. Uff. n. 21 del 2 dicembre 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 076/05-saImpugnazione della Soc. US MOLAZZANA avverso la squalifica del giocatore Sig. Bertucci Filiberto inflitta dal G.S. regionale fino al 2 giugno 2005 (Com. Uff. n. 21 del 2 dicembre 2004). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. Bertucci Filiberto che il G.S. regionale aveva così motivato: “ Da distanza ravvicinata sputava al D.G. senza peraltro raggiungerlo”- Deduceva la reclamante che il tesserato avrebbe sputato solo per liberarsi della saliva che normalmente si produce nella concitazione agonistica, comunque indirizzando il getto verso terra da una distanza tale per cui sarebbe stato praticamente impossibile colpire il direttore di gara . L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che, “…dopo una mia decisione, al 37 del secondo tempo, il sig. Bertucci Filiberto mi fissava guardandomi costantemente negli occhi, e alla mia richiesta di ricevere spiegazioni in merito al suo atteggiamento provocatorio, il Sig. Bertucci Filiberto da una distanza di circa un metro mi sputava in direzione dei piedi senza colpirmi …”. Risulta dunque conclamato il fatto ascritto al tesserato - tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale - a cui si aggiunge come lo sputo, per la sua natura pesantemente oltraggiosa arreca senso di insuperabile disagio nel soggetto a cui è destinato. Depone per una valutazione sanzionatoria severa ma, comunque, più contenuta rispetto alla pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice - anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento -la circostanza che lo sputo sia stato volutamente direzionato non già alla persona dell’arbitro, ma senza volerlo colpire, neppure agli arti inferiori. In altri termini, il gesto posto in essere dal giocatore appare, per i suoi profili circostanziali (distanza esigua tra i due soggetti ed il momento caratterizzato da altezzoso fronteggiare il DG), induce a ritenere che il tesserato volesse pesantemente ed inequivocabilmente ingiuriare l’arbitro, nel modo più censurabile se non ripugnante nel senso del comune sentire, ma che, con altrettanta evidenza, non fosse sua intenzione colpirlo ed “imbrattarlo” in parti significative del corpo, come peraltro avrebbe potuto da un metro di distanza. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata -quella da stabilirsi in mesi quattro e cioè fino al 2 aprile 2005. P.Q.M. Accoglie il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BERTUCCI Filiberto, fissandola al 2 aprile 2005 (4 mesi) , anziché fino al 2 giugno 2005 ( sei mesi ) come stabilito dal primo giudice e dispone restituirsi la relativa tassa.
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