COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 046/05-cr. Reclamo della U.S Limite e Capraia avverso esito gara Calasanzio -Limite e Capraia del 08.11.2004 (risultato 3 -0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 046/05-cr. Reclamo della U.S Limite e Capraia avverso esito gara Calasanzio -Limite e Capraia del 08.11.2004 (risultato 3 -0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Limite e Capraia chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che , alla gara abia partecipato il calciatore LA PUMA Simone , schierato dalla soc. Calasanzio , malgrado non tesserato per detta societa’ ma bensi’ per l’attuale reclamante. Il reclamo deve essere respinto per i motivi che seguono. Il calciatore LA PUMA Simone , nato il 30.07.1983 (C.I n° AD 0056269 Comune di Empoli in data 29.09.1998) , ha sottoscritto nell’attuale stagione sportiva , Due diversi documenti di tesseramento. La lista di trasferimento 035607 con il quale sanciva il proprio passaggio dalla soc. Montespertoli per la quale era tesserato , alla soc. Limite e Capraia e la richiesta di tesseramento o aggiornamento posizione 174794 con la quale sanciva il suo tesseramento per la soc. Calasanzio. I due documenti sono stati regolarmente registrati ed accettati in quanto,mentre il primo riportava l’esatta data di nascita del La Puma , il secondo riportava una diversa data di nascita ( 20.06.1983 anziche’ 30.07.83) con l’ovvio risultato che il calciatore e’ risultato regolarmente tesserato , per due diverse societa’.fino al giorno 6 dicembre 2004 quando e’ stato possibile revocare il tesseramento ottenuto con la data di nascita falsa. P.Q.M Per questi motivi la C.D , respinge il reclamo della societa’ Limite e Capraia in quanto il calcatore alla data della gara era tesserato per la soc. Calasanzio , nel contempo trasmette l’intero fascicolo al Presidente del C.R.Toscana per i provvedimenti che riterra’ opportuno adottare nei confronti del calciatore e della soc. Calasanzio. Ordina l’incameramento della tassa
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