COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 45/2004 – cc. Reclamo proposto dalla U.S.Fiesolecaldine avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.Regionale : ammenda di € 2.000,00 ; inibizione fino al 20/12/2004 al dirigente Gennari Stefano ; squalifica all’allenatore Benvenuti Iacopo fino al 20/12/2004 ; squalifica al calciatore Ceni Marco fino al g. 05/04/2004. ( C.U. n° 17/2004 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 45/2004 - cc. Reclamo proposto dalla U.S.Fiesolecaldine avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.Regionale : ammenda di € 2.000,00 ; inibizione fino al 20/12/2004 al dirigente Gennari Stefano ; squalifica all’allenatore Benvenuti Iacopo fino al 20/12/2004 ; squalifica al calciatore Ceni Marco fino al g. 05/04/2004. ( C.U. n° 17/2004 ). Con tempestivo e circostanziato reclamo la U.S. Fiesolecaldine impugna i provvedimenti sopraindicati premettendo che al 35’ del secondo tempo la gara è stata sospesa per circa 10’, a causa di un grave malore occorso all’allenatore della squadra avversaria, onde consentire l’arrivo fin davanti gli spogliatoi della autoambulanza, necessaria per l’immediato ricovero in ospedale.Queste le doglianze addotte a sostegno della conclusiva richiesta di riduzione delle sanzioni : Ammenda : viene contestato il prolungato ripetersi ( per tutta la gara ) delle offese e minacce nei confronti del D.G. ; si rileva che l’ingresso di alcune persone è stato del tutto fortuito unicamente in conseguenza della apertura dei cancelli attuata per consentire all’ambu- lanza di entrare e procedere al trasporto in ospedale del degente. Sostiene ancora che la persona che ha inveito ( non aggredito ) l’arbitro è il Presidente della Società; che non è avvenuto alcun lancio di borraccia contro l’arbitro ma questi è stato bagnato dall’acqua che fuoriuscita dalla borraccia stessa, scagliata, probabilmente da un calcia- tore che non indica contro il muro, lo ha involontariamente attinto . Gennari Stefano : ha rivolto unicamente frasi irriguardose nei confronti del D.G. senza entrare in campo indebitamente. Benvenuti Iacopo : ha esortato l’arbitro ad assumere decisioni atte ad aiutare la squadra senza proferire altro. Ceni Marco : il contatto avuto con l’arbitro è stato del tutto involontario, non diretto ad esercitare violenza. Nel corso della richiesta audizione il Presidente della Società, nel l’indugiare sull’episodio delle scuse e dell’abbraccio finale con l’arbitro, conferma di essere egli la persona entrata indebitamente negli spogliatoi e che, pur negando ogni intento aggressivo, ha rivolto pesanti apprezzamenti all’arbitro in conseguenza del suo operato. Ribadisce altresì che i cancelli sono stati aperti solo allo scopo di far entrate l’ambulanza, conferma la assoluta involontarietà da parte del Ceni nel colpire il braccio del D.G. causando, in tal modo, la caduta del cartellino rosso. Esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto che, per inciso, richiesto il 3/12, redatto in data 6, è stato qui trasmesso via fax in data 16 c.m. consentendo di conseguenza solo in data odierna l’esame della questione, la Commissione così decide . La posizione dei tesserati Benvenuti e Gennai, a causa di quanto appena indicato, è stata esaminata in data 10 u.s. nell’imminenza della scadenza. Pur nella mancanza delle osservazioni dell’arbitro in ordine a quanto rappresentato dalla Società reclamante, la parte di reclamo relativa ad essi tesserati deve essere respinta. Infatti gli argomenti addotti, volti come sono a negare puramente e semplicemente gli addebiti, non riescono ad istillare nel Collegio il benché minimo dubbio che i fatti si siano svolti in maniera diversa da quella indicata nel rapporto di gara. Ben diversa appare invece la questione relativa all’ammenda. Infatti la reclamante conferma che i cancelli siano stati aperti ma ciò è accaduto per la necessità dell’ingresso dell’ambulanza fino al recinto degli spogliatoi non essendo l’allenatore del Montale.in condizioni di raggiungere personalmente il mezzo di soccorso. Su tale episodio l’arbitro in sede di supplemento di rapporto tace del tutto, non smentisce quindi l’episodio, né fa alcun cenno sulla assoluta necessità che l’ambulanza dovesse entrare fino alla porta degli spogliatoi, consistendo detto rapporto in una serie di espressioni che nulla hanno a che vedere con i fatti accaduti peraltro minuziosamente descritti dalla Società con il reclamo. Trancia altresì giudizi inopportuni sia sulla reclamante che a proposito della entità delle sanzioni comminate dal G.S., compito che non rientra davvero nella sfera delle sue competenze e dal quale qualsiasi arbitro deve astenersi. Si rileva ancora che egli non confuta neanche l’episodio finale (….abbracciandolo a lungo… ) con ciò attribuendo carattere di verità all’assunto della reclamante, assunto del quale la C.D. deve conseguentemente tener conto. Per effetto di ciò e rilevato che il Presidente della Società, in sede di reclamo e di audizione, ha affermato prima, riaffermandolo dopo, di essere egli la persona non identificata che ha tenuto nei confronti dell’arbitro il comportamento descritto nel rapporto di gara, la sanzione comminata deve essere riesaminata anche per le considerazioni di seguito riportate. Le dichiarazioni rese dal Presidente della reclamante tolgono ogni dubbio infatti, circa l’identità della persona apparsa al G.S. come non identificata e ciò, a parere del Collegio, può costituire materia per un eventuale riesame da parte del Primo Giudice. Come già in precedenza affermato, ancora, la momentanea apertura dei cancelli è stata causata dal consentire l’accesso dell’ambulanza e quindi alla Società non può essere imputata altra negligenza che quella di non aver sorvegliato a sufficienza al fine di evitare l’ingresso di chicchessia nell’ambiente antistante gli spogliato nel lasso di tempo in cui essi sono rimasti aperti.. A fronte di tali considerazioni ritiene la Commissione di contenere la sanzione pecuniaria nella misura di € 500,00 ( cinquecento ). Infine per quanto si riferisce alla sanzione inflitta al calciatore Ceni, essa non può essere suscettibile di alcuna riduzione data la costanza di decisioni prese in casi similari da questo Giudice, regolarmente pubblicate sui C.U., dovendosi, comunque, ancora una volta ricordare che non compete al semplice calciatore di protestare nei confronti di una decisione arbitrale, dato che all’Ufficiale di gara può rivolgersi unicamente il capitano, restando in ogni caso categoricamente escluso qualsiasi tipo di contatto fisico P.Q.M. La Commissione in parziale accoglimento del reclamo delibera di ridurre la ammenda determinandola in € 500,00 ( cinquecento ) , di confermare le squalifiche ai tesserati nella misura determinata dal G.S. e precisamente : Benvenuti Iacopo fino al 20/12/2004 ; Gennai Stefano fino al 20/12/2004 ; Ceni Marco fino al g. 05/04/2005. Rinvia gli atti al G.S. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza ove ne ravvisi i presupposti. Dispone la restituzione della tassa.
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