COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 048/05-gc.Reclamo presentato dall’A.S. Riotorto avverso la decisione del G.S. Provinciale di Livorno che ha squalificato il sig. Francesconi Matteo per 4 mesi. C.U. N° 14 del 03.11.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 048/05-gc.Reclamo presentato dall’A.S. Riotorto avverso la decisione del G.S. Provinciale di Livorno che ha squalificato il sig. Francesconi Matteo per 4 mesi. C.U. N° 14 del 03.11.2004. Il Giudice Sportivo Provinciale squalificava fino all’1.03.2005 il tesserato Francesconi Matteo il quale, contestando una decisione del D.G., si avventava contro lo stesso offendendolo. Alla notifica dell’espulsione gli dava una leggera spinta senza che il D.G. arretrasse o sentisse dolore. A quel punto veniva allontanato dai compagni mentre reiterava offese e minacce. L’episodio accadeva nel corso dell’incontro Riotorto -Piombino del 30.1.2004. Con il reclamo proposto la società richiede una riduzione della sanzione, eccependo la mancanza di volontarietà del Francesconi nel toccare l’arbitro, circostanza che sarebbe stata causata dal gesticolare del giocatore. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa C.D., l’arbitro conferma inequivocabilmente la volontarietà del gesto del tesserato. Acclarato il fatto, rimane da decidere sull’entità della sanzione. A giudizio di questa Commissione, non si ravvedono gli estremi di una riduzione della squalifica. La circostanza che si sia trattato di una leggera spinta è stata senz’altro considerata dal Primo Giudice, il quale ha comminato i quattro mesi complessivamente, comprendendo la sanzione per le offese e le minacce reiterate. Ben altra sarebbe stata la squalifica se la spinta avesse avuto conseguenze anche momentanee sul Direttore di Gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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