COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA POL. FRATTICIOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTICIOLA – A.S. ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 26.09.04, A FRATTICIOLA (PG) – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C – 2^ DI ANDATA – PER CONDANNA DELLA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO E DELL’INIBIZIONE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE PELLICCIA MARIO, AVVERSO LA DECISINE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL 29.09.2004, PUBBLICATO IN PARI DATA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA POL. FRATTICIOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTICIOLA – A.S. ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 26.09.04, A FRATTICIOLA (PG) – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C – 2^ DI ANDATA - PER CONDANNA DELLA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO E DELL’INIBIZIONE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE PELLICCIA MARIO, AVVERSO LA DECISINE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL 29.09.2004, PUBBLICATO IN PARI DATA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2004, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i motivi sopra indicati. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato che l’arbitro ha omesso di compilare, prima dell’inizio della gara, il modello di constatazione dei danni all’autovettura regolarmente consegnatagli dal dirigente della Polisportiva Fratticiola unitamente ai documenti di gara. Tale circostanza determina l’accoglimento del reclamo proposto sul punto dalla società, con conseguente esclusione dell’obbligo risarcitorio a suo carico disposto dal giudice sportivo. Infatti, in assenza della documentazione attestante le condizioni dell’autovettura prima dell’inizio della gara, non è possibile accertare se il danneggiamento riferito dall’arbitro ( ammaccatura nella parte posteriore sx) sia stato effettivamente prodotto durante lo svolgimento la gara allorché l’autovettura era stata lasciata in custodia alla società. Ciò anche in considerazione del fatto che, come riferito dallo stesso arbitro, l’ammaccatura è ubicata in prossimità di un preesistente danno subito dall’autovettura ( faretti posteriori sinistri rotti), circostanza che determina ulteriori motivi di dubbio. Con riferimento all’inibizione del dirigente il reclamo deve invece essere accolto solo parzialmente. Il direttore di gara ha infatti confermato che al termine della partita il dirigente Mario Pelliccia, allorché è sorta una discussione circa il presunto danneggiamento di cui sopra, ha di fatto sostanzialmente costretto l’arbitro stesso a sottoscrivere contro la sua volontà un verbale attestante l’assenza di danni all’autovettura; in particolare l’arbitro ha riferito che il Pelliccia ha fatto chiudere il cancello dello stadio al fine di impedirgli l’uscita, facendolo riaprire solo dopo che l’arbitro aveva sottoscritto il citato verbale. Tale comportamento è evidentemente antisportivo e contrario ai generali principi di cui all’art. 1 del C.G.S., anche nell’ipotesi in cui la società fosse effettivamente estranea al danneggiamento lamentato e deve pertanto essere sanzionato. Ritiene tuttavia equo questa Commissione ridurre fino al 30.11.2004 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. p.q.m. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Fratticiola, la Commissione Disciplinare delibera di annullare la condanna al risarcimento dei danni a carico della società e di ridurre fino al 30.11.2004 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Pelliccia Mario
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