COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°33 del 12/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO // JULIA SPELLO DISPUTATA IL 31/10/2OO4 A LUGNANO IN TEVERINA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE B – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/10/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°33 del 12/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECCHIO // JULIA SPELLO DISPUTATA IL 31/10/2OO4 A LUGNANO IN TEVERINA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE B - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/10/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER LA OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11/11/2004, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: di lesione della equità sportiva non avendo potuto svolgere idoneo riscaldamento pre-gara. e pertanto chiedeva: la vittoria a tavolino od in subordine la ripetizione della gara stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Esaminati gli atti; letto il reclamo della Soc. Julia Spello; sentito a chiarimenti il direttore di gara; 1. sotto un primo profilo è opportuno osservare che manca agli atti la comunicazione ufficiale del C.R.U. che la gara si sarebbe disputata sul campo di Lugnano in Teverina anzichè sul campo di Montecchio La Società ricorrente ha prodotto un fax dal quale risulta la richiesta di spostamento della gara del 1.10.2004. Tuttavia non vi è prova, agli atti del Comitato, del ricevimento di detto fax. Il Segretario del Comitato, Sig. Valerio Branda, ha peraltro confermato di aver comunicato, a mezzo telefono ed a richiesta di un giocatore della Soc. Julia Spello, che la gara si doveva disputare a Lugnano in Teverina. 2. Dal reclamo della Soc. Julia Spello emerge che la squadra è giunta, al campo sportivo di Lugnano in Teverina alle ore 15,15. L’arbitro ha confermato che la gara è iniziata alle ore 16.20 e che la riserva scritta è stata a lui presentata dalla Soc. Julia Spello prima dell’inizio della gara. 3. Compito di questa Commissione è pertanto quello di accertare se nei 55 minuti disponibili la squadra della Soc. Julia Spello abbia potuto effettuare un sufficiente ed idoneo riscaldamento e che pertanto i propri giocatori non siano stati menomati e o danneggiati nell’affrontare la gara medesima. Si ritiene che la omessa ufficiale comunicazione sia superata dalla effettiva partecipazione della Soc. Julia Spello alla gara in questione e che la Società medesima non abbia subito alcun danno in punto di equità sportiva essendo i 55 minuti tempo largamente sufficiente per i giocatori per affrontare la partita senza pregiudizi di natura psico-fisica. Corretto appare il comportamento della Soc. Julia Spello ma i motivi addotti nel reclamo non sono sufficienti a provocare la richiesta ripetizione della gara, che è poi il motivo essenzialmente da esaminare p.q.m. di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Julia Spello avverso l’omologazione del risultato conseguito sul campo. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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