COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°43 del 17/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA CALCIO = ARIES DISPUTATA IL 17/10/2004 A LAMA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 4/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER L’AVVENUTA OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL G.S. .

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°43 del 17/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA CALCIO = ARIES DISPUTATA IL 17/10/2004 A LAMA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 4/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER L’AVVENUTA OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL G.S. . HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16/12/2004 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi I l calciatore Tardocchi Alessio della Società Aries Montone doveva essere espulso dall’Arbitro per la seconda ammonizione. E pertanto chiedeva la ripetizione della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Esaminati gli atti: - letto il reclamo della Società G.S. Lama Calcio; - sentito l’Arbitro della gara Sig,. Meniconi Gabriele; - è assolutamente pacifico che il giocatore Tardocchi Alessio è stato ammonito al 48° del secondo tempo e cioè al terzo minuto di recupero dei sei concessi; con altrettanta obiettività ed onestà il medesimo Arbitro ha ammesso che il Tardocchi Alessio doveva essere ammonito al 36° del secondo tempo. - Purtroppo, in quella circostanza, però, l’Assistente di gara n. 1 richiamava l’attenzione dell’Arbitro sul comportamento del giocatore n. 17 del Lama Calcio che veniva conseguentemente espulso. - L’arbitro ometteva di dare seguito all’ammonizione nei confronti di Tardocchi. - Infine, al 48° del s. t., l’Arbitro medesimo chiedeva conferma con uno sguardo all’Assistente di gara sulla omessa prima ammonizione, ricevendo, al contrario, un via libera alla ammonizione. - Per quanto precede la Società Aries ha giocato per tre minuti in superiorità numerica causa la mancata espulsione di Tardocchi Alessio per doppia ammonizione. - Ci troviamo di fronte ad un evidente caso di errore tecnico in ordine al quale non è consentito a questa Commissione esercitare poteri discrezionali sull’andamento della gara nei tre minuti residui. - Se cioè il risultato poteva o non poteva essere diverso. - Discende, pertanto, l’obbligatorietà della declaratoria della ripetizione della gara così come richiesto dalla Società reclamante. p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto dalla Società G.S. Lama Calcio, la ripetizione della gara G.S. Lama Calcio = Pol. Aries del Campionato di Promozione – Girone A – nei modi e termini di legge. Manda alla Segreteria del C.R.U. per gli adempimenti successivi. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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