• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di :
Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e
della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27,
commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e
la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di :
Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e
della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27,
commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e
la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
viste le risultanze del procedimento presso l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
rilevato che il ricorso presentato dalla società A.S. Luzzese Calcio 99 in persona del Sig. Michele
Casciaro al TAR del Lazio avverso la delibera della CAF pubblicata nel C.U. n° 104 del 29.03.2004, è
stata violata la disposizione di cui all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. e delle Leghe che sancisce
l’obbligo di osservare le norme federali, nonché ad impegnarsi con l’affiliazione ad accettare la piena e
definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C.,
dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative
vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico (art. 27, comma 2 prima parte dello Statuto della
F.I.G.C.);
considerato altresì che il contenuto di tale clausola compromissoria e stato esplicitamente riconosciuto
anche dal Sig. Michele Casciaro, consigliere con delega alla firma, della società A.S. Luzzese Calcio99;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al Sig. Michele Casciaro e alla
società A.S. Luzzese Calcio 99 e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza;
P.Q.M.
irroga al Sig. CASCIARO Michele l’Inibizione a ricoprire cariche federali per mesi 6 (sei);
alla società A.S. LUZZESE CALCIO 99 l’ammenda di €. 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva;
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Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s. 2003/2004) a carico di :
Sig. Michele CASCIARO (consigliere con delega alla firma della società A.S. Luzzese Calcio 99), e
della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 27,
commi 1 e 2 e seguenti dello Statuto della F.I.G.C. con riferimento all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e
la società A.S. LUZZESE CALCIO 99 della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
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