COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 (s.s. 2003/2004) a carico di :
Sig. ROTONDO’ Gaetano (dirigente della società A.C. Real Amendolara), e della società A.C.REAL AMENDOLARA, per
rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1,del C.G.S., e la società A.S. PRESILA
CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore Federale;
considerato che in una lettera inviata ai Presidenti Nazionali e Regionali della F.I.G.C. – L.N.D. il Sig. Rotondò Gaetano
dirigente dell’A.C. Real Amendolara ha espresso giudizi gravemente lesivi nei confronti della Commissione Disciplinare per
avere adottato il provvedimento della squalifica per tre gare nei confronti di un proprio calciatore affermando, tra l’altro,
l’esistenza di una non meglio precisata “volontà sibillina” degli organi federali di favorire alcune società a discapito di altre;
considerato che le predette affermazioni sono state confermate al rappresentante dell’Ufficio Indagini;
che l’Ufficio Indagini ha concluso affermando che le dichiarazioni del Rotondò non trovano riscontro nella realtà e che, nel corso
delle indagini, non sono emersi elementi di riscontro alle dichiarazioni dello stesso;
che tale comportamento integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva;
P.Q.M.
irroga al dirigente Sig. ROTONDO’ Gaetano l’inibizione fino al 30 GIUGNO 2005 ed alla società A.C. REAL AMENDOLARA
l’ammenda di € 250,00.
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