COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 26 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO SIG. SIMEONE PASQUALE ALLENATORE POL. SPORT.CLUB PICENTIA; DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA E DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 26 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO SIG. SIMEONE PASQUALE ALLENATORE POL. SPORT.CLUB PICENTIA; DELLA SOCIETÀ CALCIO CAMPANIA E DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA. Con istanza datata 3 settembre 2004, pervenuta in data 4.10.2004 il procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare: 1) il sig. Pasquale Simeone, allenatore della società Pol.Sporting Club Picentia; 2) la società A.S.C. Calcio Campania; 3) la società Pol. Sporting Club Picentia. La richiesta è stata avanzata all’esito delle indagini svolte dall’Ufficio in merito alle denunce sporte dalla società S.C. Salgechi, R.U.S. Vico e A.S.C. Liveri Campania, che avevano portato all’accertamento dei comportamenti antiregolamentari del sig. Pasquale Simeone, consistenti: a) nell’aver allenato, nella stagione sportiva 2003/2004, la A.S.C. Campania, della quale era pure dominus esclusivo, risultando contestualmente tesserato in qualità di allenatore anche della società Sporting Club Picentia; b) nell’avere organizzato, per il giorno 29.03.2004, “in nome delle società Salernitana Calcio – Giulianova Calcio – Torino Calcio e Livorno Calcio”, il raduno per giovani calciatori nati dal 1989 al 1995 e facendo stampare volantini recanti i loghi delle predette società, che provvedeva egli stesso a distribuire all’ingresso delle scuole elementari e medie di Palma Campania, senza alcuna autorizzazione da parte delle società medesime. Compiuti gli adempimenti di rito nei termini di cui all’art. 37, comma 2, C.G.S., a seguito di regolare contestazione e rituale convocazione, sono comparsi alla riunione di trattazione innanzi alla C.D.: il rappresentante della Procura Federale, avv. Sallustio; il sig. Simeone Pasquale personalmente, assistito dall’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale ha esibito e versato in atti oltre, alla delega del sig. Simeone, anche la delega ricevuta dalla A.S.C. Calcio Campania, ed il sig. Pierro Davide, in rappresentanza della società Sporting Club Picentia. Dopo le formalità di costituzione del contraddittorio e di apertura della istruttoria, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità del sig. Simeone in relazione ad ambedue le circostanze di incolpazione, da considerarsi configuranti comportamento unitario e continuato, inteso alla realizzazione di un unico progetto antiregolamentare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S. ed ha chiesto, a titolo di sanzione, la squalifica per il tempo di mesi sei; mentre, a carico di ciascuna società prevenuta, oggettivamente responsabile del comportamento del loro tesserato ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., è stata chiesta l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200/00. L’avv. Malagnini, nell’interesse dei suoi assistiti, ha concluso per la esclusione di qualsiasi configurazione antiregolamentare del comportamento del sig. Simeone, sul presupposto che l’allenatore si sarebbe occupato esclusivamente del settore B e che dalle NOIF non è richiesto alcun tesseramento per il settore B, e che dalla documentazione ufficiale non risulterebbe alcuna carica in capo al sig. Simeone. In conseguenza, ha richiesto che la C.D. dichiarasse l’assoluta estraneità del tesserato e, conseguentemente, della società di appartenenza, perché il fatto non sussiste. Il legale rappresentante della società Sporting Club Picentia ha affermato di non avere avuto alcuna conoscenza delle attività svolte dal sig. Simeone nell’interesse di altre squadre e di avere con lui interrotto ogni rapporto di collaborazione, a partire dal 7.10.2004. A conclusione della fase odierna, esaminate le argomentazioni di accusa e di difesa svolte nel corso della riunione nonché gli atti del fascicolo di Ufficio, la C.D. rileva che dalle attività di indagine, svolte dall’Ufficio, è emerso inconfutabilmente: a) che il sig. Simeone Pasquale ha svolto l’attività di allenatore nella stessa stagione, per le due squadre A.S.C. Calcio Campania e Sporting Club Picentia, in quanto dallo stesso dichiarato; b) che il sig. Simeone Pasquale è il responsabile dell’attività della A.S. Campania per la stagione 2003/2004 senza figurare nei quadri dirigenziali censiti dalla F.I.G.C., perché dichiarato dalla sorella che riveste la qualifica ufficiale di Presidente della Società; e inoltre c) che il 26.3.2004, all’esterno degli istituti di scuola elementare e media ubicati nel Comune di Palma Campania erano stati distribuiti da una persona, successivamente identificata nel sig. Simeone Pasquale, dei volantini composti a mano e con l’ausilio di macchina per scrivere, sui quali risultano riprodotti i loghi delle società Livorno – Giulianova e Salernitana, annuncianti un raduno per il giorno 29.3.2004 sul campo di Poggiomarino, aperto a giovani calciatori tesserati e non tesserati, rientranti nella fascia di età dal 1988 al 1995; d) che i loghi riprodotti non sono autentici; e) che le società indicate quali partecipanti e interessate non hanno mai prestato assenso al raduno, né autorizzazione all’uso del proprio logo e che non erano informate della iniziativa; f) che il raduno per i calciatori, compresi nella fascia dal 1991 al 1995, non è consentito dal Regolamento. Alla luce, pertanto, di quanto innanzi, ritiene la C.D. che, nella fattispecie, non rileva né la circostanza del settore nel quale il sig. Simeone abbia svolto l’attività, né tantomeno quella dell’indisponibilità effettiva del campo di Poggiomarino per il 29.3.2004, risultando oggettivi e rilevanti i soli comportamenti in violazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. C.G.S. La gestione, occulta agli organi federali, di una società sportiva; l’esercizio contestuale dell’attività dell’allenatore di due diverse squadre per la stessa stagione sportiva, con ricorso al doppio tesseramento nella sola fase finale di campionato e, peraltro, senza che almeno una delle due società fosse a conoscenza del doppio incarico, integrano, di per sé sole, elementi di sicura colpevolezza, indipendentemente dal settore nel quale sia stato impegnato il tesserato, per violazione del precetto dell’art. 1, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza assoluta di una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto rientrante nella sfera di riferimento della Federazione. L’ulteriore organizzazione di un raduno vietato, con riferimento all’età ei giovani convocati e abusivo per l’utilizzazione non autorizzata di elementi di identificazione di società estranee, configura una ipotesi di perseguimento di un fine assolutamente contrario alo spirito sportivo dilettantistico. P.Q.M. La C.D. – ritenuto non sussistente alcun ragionevole dubbio sulla qualificazione antiregolamentare del sig. Simeone Pasquale e sulla oggettiva responsabilità della società A.S.C. Calcio Campania per la consapevolezza confessata dalla Presidente sig.ra Simeone Stella, nonché sulla responsabilità oggettiva della società Sporting Club Picentia, ancorché attenuata dall’assenza di prova in ordine alla conoscenza da parte degli organi della società delle attività svolte dal sig. Simeone; considerato che il comportamento del sig. Simeone può essere valutato in un contesto unitario e continuato proteso al raggiungimento di un unico scopo, DELIBERA di dichiarare il sig. Simeone Pasquale responsabile di comportamento antiregolamentare in violazione del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e di infliggere allo stesso la sanzione della squalifica per una anno dalla data di pubblicazione della presente delibera sul C.U.; di ritenere la società A.S.C. Calcio Campania responsabile oggettiva del comportamento antiregolamentare del proprio tesserato con l’aggravante della consapevolezza e del tacito consenso e per l’effetto commina alla stessa l’ammenda di € 400/00; di ritenere la società Sporting Club Picentia responsabile oggettiva del comportamento antiregolamentare del sig. Simeone Pasquale tesserato quale allenatore anche nell’ipotesi di mancata conoscenza e per l’effetto infligge a carico della società la sanzione di € 200/00 di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it