COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL SIG. ANDREA CARRATONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE DI CAPENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, del C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE DI CAPENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL SIG. ANDREA CARRATONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE DI CAPENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, del C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. COMUNALE DI CAPENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. Il procuratore federale ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare del sig. Andrea Carratoni e della società Pol. Comunale di Capena per le violazioni indicate in epigrafe. In particolare si contesta al Presidente Carratoni la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. ed alla società Capena la violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S per responsabilità oggettiva ascrivibile al proprio tesserato. Nessuno dei soggetti deferiti è comparso nella riunione fissata innanzi codesta Commissione, che procede quindi alla decisione del deferimento. Secondo la procura federale la Pol. Capena avrebbe utilizzato nelle gare di categoria esordienti “Capena-Castelnuovese del 22.11.2003 e Capena-Sacrofano del 15.11.2003, n. 6 giocatori effettivamente nati nel 1990 ma riportati sulla lista con l’anno di nascita 1991, utilizzando cartellini acquistati il giorno 17.10.2003 da altra società”, inoltre “in occasione delle gare Capena-Campagnano del 22.12.2003 e Capena-Fiano Romano del 17.12.2003 era stato riportato sulla lista il giocatore Jonathan Gasbarri con anno di nascita 1990, pur essendo quest’ultimo nato nel 1989”. A parere di codesta Commissione, in base alle risultanze documentali dell’Ufficio Indagini della Procura Federale, non pare esservi dubbio sulla condotta illegittima tenuta dai soggetti deferiti; ed invero quanto sostenuto dalla Procura ha trovato pieno riscontro negli atti esaminati (cartellini, referti di gara, dichiarazioni rese); la Commissione ritiene quindi più che accertate le violazioni addotte ai deferiti dalla Procura Federale. Inoltre le violazioni commesse dalla Pol. Capena sono espressione di una condotta ripetitiva e continuata, tesa a far partecipare alle gare giocatori oltre i limiti di età; anche in considerazione della giovane età dei calciatori coinvolti le violazioni commesse dai deferiti non sono poi assolutamente giustificabili. Risultano, in conclusione, troppo lievi rispetto al fatto le sanzioni richieste dalla Procura. La Commissione delibera Di comminare l’inibizione per anni 1 a carico del Presidente Carratoni e l’ammenda di € 1.000 a carico della società Pol. Comunale di Capena.
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