COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore federale, con lettera del 17 settembre 2004, prot. n. 517/58pf/EF/ma; – letti gli atti relativi alla richiesta di accertamenti da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione della gara VIGNANELLO – GROTTE DI CASTRO del 30.5.2004, relativa alla Coppa Provincia di Viterbo;

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore federale, con lettera del 17 settembre 2004, prot. n. 517/58pf/EF/ma; - letti gli atti relativi alla richiesta di accertamenti da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione della gara VIGNANELLO – GROTTE DI CASTRO del 30.5.2004, relativa alla Coppa Provincia di Viterbo; - rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nel corso di tutto il primo tempo, al posto del calciatore ERCOLI LUCA, identificato in distinta con il n. 10, nella fila dell’A.C. GROTTE DI CASTRO ha partecipato alla gara suddetta il calciatore FIORUCCI MARIO, non tesserato per detta Società bensì per la U.S. S. MARINELLA, circostanza confermata peraltro anche dal dirigente accompagnatore dell’A.C. GROTTE DI CASTRO, Sig. FANTUCCI SANDRO; - rilevato, inoltre, che nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, dopo che l’arbitro dell’incontro aveva accertato la sostituzione di persona di cui sopra, nello spogliatoio del direttore di gara si recavano i Sigg.ri MASTROGREGORI ADOLFO, dirigente accompagnatore della società G.S. VIGNANELLO e ERCOLI GIULIANO, assistente di parte della Società A.C. GROTTE DI CASTRO, il quale ammessa la sostituzione di persona dopo essersi scusato affermava: Arbitro, scusa c’avemo provato….comunque adesso famo vince loro, così passano, noi sostituimo il 10 e non c’avemo problemi con la F.I.G.C.”; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., ascrivibili ai Sigg.ri ERCOLI LUCA, FANTUCCI SANDRO, ERCOLI GIULIANO, tesserati con la Società A.C. GROTTE DI CASTRO, e al Sig. FIORUCCI MARIO, tesserato con la Società U.S. S. MARINELLA; - vista la proposta del relatore, sostituito procuratore Avv. SALVATORE SCHIACCHITANO; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO Alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D.: 1. ERCOLI LUCA, calciatore tesserato della Società A.C. GROTTE DI CASTRO; 2. FANTUCCI SANDRO, dirigente accompagnatore della Società A.C. GROTTE DI CASTRO; 3. ERCOLI GIULIANO, dirigente della Società A.C. GROTTE DI CASTRO; 4. FIORUCCI MARIO, calciatore tesserato della Società U.S. S. MARINELLA; 5. la Società A.C. GROTTE DI CASTRO; 6. la Società U.S. S. MARINELLA; per rispondere: - i primi quattro della violazione di cui all’ artt. 1 comma 1 del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità), per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva; - la Società A.C. GROTTE DI CASTRO e U.S. S. MARINELLA per la violazione di cui all’art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta ai propri tesserati. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 23 ottobre 2004, alle ore 16.00, si è avuta la presenza del rappresentante del Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano. Per i deferiti è intervenuto l’Avv. RICCARDO VICERE’, in rappresentanza del Sig. FIORUCCI MARIO. Sono pervenute deduzioni scritte della U.S. S. MARINELLA CALCIO e della Società GROTTE DI CASTRO. Per gli altri deferiti nessuno è comparso. L’Avv. VICERE’ si riporta alla memoria già prodotta, sottolinea il comportamento collaborativi del FIORUCCI, consapevole e rammaricato del proprio comportamento. Fa presente che, per particolare situazione economica e personale del suo assistito, una sanzione troppo severa gli comporterebbe nocumento molto superiore a quello della Giustizia Sportiva cui comunque si rimette. Precisa che all’epoca dei fatti il calciatore FIORUCCI era tesserato con vincolo temporaneo per la F.C.A. CERVETERI. Il Procuratore Federale ha premesso che si è ritenuto di non dover deferire anche MASTROGREGORI ADOLFO, dirigente accompagnatore della G.S. VIGNANELLO, nella considerazione che l’episodio è stato scoperto in quanto, sin dall’inizio della gara, lo stesso MASTROGREGORI aveva comunicato all’arbitro i dubbi circa uno scambio di giocatori. Conclude con la richiesta di inibizione per mesi 6 a carico dei calciatori ERCOLI LUCA e FIORUCCI MARIO, l’inibizione per anni 1 dei dirigenti FANTUCCI SANDRO e ERCOLI GIULIANO, richiamando l’attenzione della Commissione sulla particolare gravità del comportamento dell’ERCOLI GIULIANO. Richiede, infine, l’ammenda di € 500,00 a carico della Società GROTTE DI CASTRO e di € 100,00 a carico della Società S. MARINELLA. La Commissione; - valutati attentamente i fatti, come risultano dalla ampia e documentata relazione dell’Ufficio Indagini, ed accertata la gravità degli stessi, soprattutto per quanto attiene il comportamento di ERCOLI GIULIANO; - nel contempo ritenendo parzialmente assumibili le difese di FIORUCCI MARIO e, conseguentemente, la posizione di ERCOLI LUCA; - ritenuta la estraneità ai fatti della U.S. S. MARINELLA; DELIBERA Di prosciogliere la U.S. S. MARINELLA e di comminare: § a ERCOLI GIULIANO, dirigente della Società A.C. GROTTE DI CASTRO, l’ inibizione per mesi 18; § a FANTUCCI SANDRO, dirigente accompagnatore della stessa società, l’ inibizione per anni 1; § al calciatore FIORUCCI MARIO la squalifica per mesi 4; § al calciatore ERCOLI LUCA la squalifica per mesi 4; § alla Società A.C. GROTTE DI CASTRO l’ammenda di € 500,00.
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