COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Signor GREGANTI Gianfranco presso la Società VICTORIA IVEST e della Società PARA LOMBARDORE COLLEGNO da parte della Procura Federale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14
del 28 Ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento del Signor GREGANTI Gianfranco presso la Società VICTORIA IVEST e della Società PARA LOMBARDORE COLLEGNO da parte della Procura Federale
All’udienza del 22/10/2004 la Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto Presidente, Avv. Paolo Pavarini, Avv. Claudio Strata e Avv. Alfredo Repetti Componenti, alla presenza della Procura Federale rappresentata dall’Avv. Maurizio Goria, il quale concludeva con le seguenti richieste sanzionatorie:
- inibizione per mesi 18 nei confronti del signor GREGANTI Gianfranco;
- ammenda di € 100,00 alla Società PARADISO COLLEGNO oggi PARA LOMBARDORE COLLEGNO.
All’odierna udienza sono intervenuti il signor GREGANTI Gianfranco nonché il signor MARGAGLIA Filippo in rappresentanza della Società.
La Commissione Disciplinare ha preso in esame il deferimento delle parti suindicate che sono state deferite a questa Commissione con il seguente capo di incolpazione:
- il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 (per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, delle N.O.I.F., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;
- la Società PARADISO COLLEGNO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Il deferimento trae origine dal fatto che nella stagione 2002 - 2003 il signor Gianfranco GREGANTI Dirigente della squadra amatori PARADISO COLLEGNO avrebbe falsificato il permesso di soggiorno del calciatore IMAFIDON JONATHAN correggendo la data di nascita dall’originale 10/8/83 al quella del 10/8/70, al fine di consentire al suddetto calciatore di disputare la fase finale campionato amatori, che prevede la partecipazione di giocatori con età minima di anni 25.
Il signor GREGANTI nelle sue difese ha specificato di non avere falsificato il permesso di soggiorno ma bensì una fotocopia di tale documento, Inoltre, ha evidenziato, che la società non ha tratto giovamento da tale suo atto poiché non è stata disputata la fase finale nazionale e pertanto per la fase provinciale il giocatore era anagraficamente regolare.
Lo stesso signor GREGANTI ha dimostrato di rendersi conto della violazione assumendosene piena responsabilità, e scusandosi per l’accaduto, manlevando la società PARADISO COLLEGNO poiché la medesima sarebbe stata all’oscuro del suo agire in quanto avrebbe a lui prestato la struttura organizzativa al fine di consentirne l’iscrizione al campionato utilizzando l’affiliazione societaria.
Prescindendo dal fatto che la squadra non abbia tratto giovamento dalla falsificazione della fotocopia del documento, comunque falsificazione finalizzata al tesseramento del giocatore, non v’è dubbio che tale condotta sia in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva principi questi che certamente non tollerano l’atto posto in essere dal signor GREGANTI sia pure per un fine poi non verificatosi.
Certamente, nella valutazione sanzionatoria, deve essere comunque valutato il corretto comportamento tenuto nel procedimento dal signor GREGANTI che ammettendo immediatamente il fatto ha fatto ammenda riconoscendo la propria scorrettezza.
Merita sanzione anche la Società PARADISO COLLEGNO (oggi PARA LOMBARDORE COLLEGNO), la quale risponde a titolo di responsabilità oggettiva, la cui colpa prescinde dall’effettiva conoscenza che verrebbe invece a sostanziare una responsabilità a titolo diretto.
Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare
DELIBERA
applicare la sanzione della inibizione al signor GREGANTI Gianfranco a tutto il 20/4/2005;
sanzionare la società PARA LOMBARDORE COLLEGNO con l’ammenda di € 100,00.
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