COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 2 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti delle Società ALESSANDRIA CALCIO 1912, ISSOGNE, FUTSAL NICHELINO, GRUGLIASCO TAURUS 99, HG TORINO, I BASSOTTI, LIBERTAS ANTIGNANO, MONTALTESE, PRONTO ASSISTANCE TORINO, REAL TORINO CALCIO A 5, TORINESE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19
del 2 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti delle Società ALESSANDRIA CALCIO 1912, ISSOGNE, FUTSAL NICHELINO, GRUGLIASCO TAURUS 99, HG TORINO, I BASSOTTI, LIBERTAS ANTIGNANO, MONTALTESE, PRONTO ASSISTANCE TORINO, REAL TORINO CALCIO A 5, TORINESE
Il Presidente del Comitato Regionale deferiva le Società in epigrafe indicate a questa Commissione Disciplinare per rispondere:
a) a) Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 e Società ISSOGNE della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione alle disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2003, punto 1.8, per non aver partecipato al Campionato Juniores Regionale, stagione sportiva 2003/2004;
b) b) Società FUTSAL NICHELINO, Società GRUGLIASCO TAURUS 99, Società HG TORINO, Società I BASSOTTI, Società LIBERTAS ANTIGNANO, Società MONTALTESE, Società PRONTO ASSISTANCE TORINO, Società REAL TORINO CALCIO A 5, Società TORINESE della violazione delle disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2003, punto 1.15, per non aver partecipato al Campionato Juniores Calcio a Cinque od in alternativa al Campionato Giovanile Allievi, stagione sportiva 2003/2004;
In data 24 Settembre 2004, ore 15.05, innanzi alla Commissione Disciplinare composta dall’avvocato Tommaso Servetto (Presidente), avvocato Flavio Campagna, avvocato Claudio Strata, (componenti) presenziavano le Società ALESSANDRIA CALCIO, GRUGLIASCO TAURUS 99, I BASSOTTI, LIBERTAS ANTIGNANO, MONTALTESE, PRONTO ASSISTANCE TORINO, in persona dei loro rappresentanti.
Erano invece assenti, ancorché ritualmente citate, le Società ISSOGNE, FUTSAL NICHELINO, HG TORINO, REAL TORINO e TORINESE.
Previa riunione di tutti i procedimenti, trattandosi di analoga violazione e per ragioni di economia processuale, si procedeva all’audizione delle Società presenti.
All’esito dell’udienza, la Commissione riteneva necessario un supplemento istruttorio limitatamente al deferimento di cui al capo b) dell’incolpazione poiché, nel corso delle audizioni, era emerso che per la stagione 2003/2004 i Comitati competenti non avevano organizzato il Campionato Allievi privando le Società della alternativa invece imposta dalla norma violata.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato all’udienza del 1.10.2004, per sentire il responsabile del Settore Giovanile Calcio a 5, sig. STRAZZACAPA Giovanni, il quale confermava che soltanto alcuni Comitati Provinciali avevano proceduto alla organizzazione del Campionato in questione.
La Commissione deliberava, quindi, un ulteriore supplemento istruttorio al fine di verificare se i Comitati Provinciali delle Società deferite avevano o meno proceduto alla organizzazione del Campionato Allievi.
La documentazione inviata dai Comitati interpellati effettivamente confermava la mancata organizzazione del Campionato.
Ciò premesso, occorre rilevare l’estrema gravita delle violazioni contestate in quanto nello svolgimento di attività sportiva organizzata il Settore Giovanile deve aver un ruolo di primo piano.
L’attività sportiva ha sempre occupato uno spazio importante, se non determinante, nella vita di un giovane. Insieme alla famiglia ed alla scuola, riveste un ruolo educativo fondamentale nella crescita di una persona in quanto consente al giovane il confronto con gli altri; gli insegna il rispetto per compagni ed avversari, l’osservanza delle regole: in sintesi impara ad essere “uno sportivo”.
Esso va valorizzato, sostenuto e tutelato anche se ciò comporta sacrifici, economici e non, per le Società.
D’altra parte le disposizioni in parola consentono alle Società che non ne abbiano le potenzialità di essere autorizzate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ad una diversa composizione dell’organico per i Campionati Giovanili. Cosa che nei casi di specie non è avvenuta.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le Società ALESSANDRIA CALCIO ed ISSOGNE devono essere ritenute responsabili delle condotte ascritte al campo a).
Relativamente, invece, alla posizione delle Società chiamate a rispondere del capo b), si deve concludere per il luogo non provvedere in quanto non è stato possibile per le predette osservare la disposizione violata per fatto e colpa ad esse non ascrivibili, stante la mancata organizzazione del Campionato Allievi posto in alternativa al Campionato Juniores. L’assenza di alternativa, in violazione della disposizione contestata, rende la medesima “lettera morta” in quanto non osservabile.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di infliggere
alla Società ALESSANDRIA CALCIO 1912 l’ammenda di Euro 2000;
alla Società ISSOGNE l’ammenda di Euro 1500;
Dichiara, altresì, il non luogo a provvedere relativamente alla condotta contestata alla Società FUTSAL NICHELINO, Società GRUGLIASCO TAURUS 99, Società HG TORINO, Società I BASSOTTI, Società LIBERTAS ANTIGNANO, Società MONTALTESE, Società PRONTO ASSISTANCE, Società REAL TORINO, Società REAL TORINO CALCIO A 5, Società TORINESE al capo b).
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