COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ZANETTA Gianluca e della Società GRAVELLONA CALCIO per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ZANETTA Gianluca e della Società GRAVELLONA CALCIO per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S. Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato dalla A.S. RAMATESE in cui si segnalava che un loro tesserato per la categoria “pulcini”, precisamente il bambino GALLI Fabio nato il 3071994, era stato convocato da altra Società per un sedicente provino al campo di VERBANIA - FONDOTOCE e si denunciava l’irregolarità di tale comportamento. Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini acclaravano che, effettivamente, il GALLI Fabio, aveva effettuato un allenamento presso la Società GRAVELLONA nel periodo intorno a metà giugno 2004. Il fatto era avvenuto in seguito ad un’iniziativa personale del dirigente ZANETTA il quale, conoscendo la famiglia del giocatore, aveva convocato il bambino senza richiedere il prescritto nulla osta alla Società di appartenenza. La Società GRAVELLONA CALCIO non era a conoscenza di tale fatto. In esito alle indagini la Procura Federale con atto del 3112004 deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare il sig. ZANETTA per rispondere delle violazioni indicate in oggetto realizzate con la condotta sopra descritta e la Società GRAVELLONA CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente. Nella seduta del 3122004 il sig. ZANETTA ammetteva la condotta in contestazione giustificandola con i rapporti personali di conoscenza con i familiari del bambino ed escludendo ogni volontà di sottrarre calciatori ad altre società. La Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio GORIA, previa esposizione dei fatti, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del sig. ZANETTA e della Società GRAVELLONA CALCIO e conseguentemente venissero applicate le seguenti sanzioni: inibizione per mesi quattro a carico dello ZANETTA e l’ammenda pari ad € 200 a carico della Società MOTIVI DELLA DECISIONE Le spontanee ammissioni del dirigente incolpato consentono di ritenere provata la condotta in contestazione. Le giustificazioni addotte, apparentemente verosimili, non trovano alcuna smentita negli atti d’indagine e, pertanto, l’inevitabile sanzione può essere contenuta rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Analogo contenimento si ritiene vada operato in riferimento alla sanzione da applicare alla Società deferita la cui responsabilità emerge a solo titolo oggettivo. P. Q. M. la Commissione Disciplinare dichiara il sig ZANETTA Gianluca responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto inibisce il medesimo a ricoprire incarichi sportivi fino al 31122004. Dichiara altresì la Società GRAVELLONA CALCIO oggettivamente responsabile del fatto ascritto al proprio dirigente e, per l’effetto, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 50 (cinquanta).
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