COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor SIMONETTI Carlo e della Società SANT’ANDREAS per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 9 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor SIMONETTI Carlo e della Società SANT’ANDREAS per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S. Il presente procedimento trae origine da una comunicazione inviata dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta che trasmetteva una nota pervenuta al Comitato Provinciale di Novara in data 2834 redatta dal Presidente della Società SANT’ANDREAS affinché, considerato il tenore della missiva, venissero assunte le determinazioni più opportune. Nella citata nota, il sig. Carlo SIMONETTI, Presidente della Società deferita, nel deprecare l’atteggiamento di un proprio giocatore che, nel corso di una gara del campionato Amatori, aveva aggredito l’arbitro, accusava “formalmente” il direttore di gara di aver mantenuto nella circostanza un atteggiamento provocatorio e parziale fomentando il nervosismo dei giocatori citando anche una precedente direzione dell’arbitro medesimo. Lamentava infine un eccesso di penalizzazione patito dalla Società ad opera degli arbitri in genere che sarebbe stato confermato anche dal referto arbitrale relativo ai fatti accaduti. Interpellato per vie brevi dall’Ufficio Indagini, il SIMONETTI specificava che, quanto affermato, doveva essere considerato solamente ”un’esternazione volontaria” espressa al termine di un incontro di calcio non diretto, a suo avviso, in modo impeccabile e che non intendeva offendere alcun dirigente eo organo federale, ma semplicemente dare uno sfogo alla propria passione. Veniva acquisita copia di una lettera di scuse per l’accaduto inviata in data 2934 alla Sezione A.I.A di Novara. In esito alle indagini la Procura Federale con atto del 5112004 deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare il sig SIMONETTI per rispondere delle violazioni indicate in oggetto (dichiarazioni lesive della reputazione di organismi operanti nell’ambito federale) realizzate con la condotta sopra descritta e la società SANT’ANDREAS per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente. Nella seduta del 3122004 nessuno compariva per la Società SANT’ANDREAS. La Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio GORIA, previa esposizione dei fatti, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del sig. SIMONETTI e della società SANT’ANDREAS e conseguentemente venissero applicate le seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre a carico del SIMONETTI e ammenda pari ad € 100 a carico della Società MOTIVI DELLA DECISIONE Il tenore della nota in atti consente di ritenere provata la condotta in contestazione. In effetti, il riferimento ad un comportamento volutamente provocatorio del direttore di gara, il suggestivo richiamo a precedenti sospetti e la configurazione di un’ipotesi di “premeditazione” nei confronti della società incolpata sono “esternazioni” pienamente idonee a mettere in discussione l’imparzialità dell’operato degli organi federali ed il corretto svolgimento dei campionati. Il fatto che si tratti di un semplice sfogo di un Presidente troppo appassionato non vale ad escludere la responsabilità dell’Autore anche se le pronte scuse recapitate all’Organo Federale chiamato in causa inducono questa Commissione a ridimensionare la gravità dell’accaduto. P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig SIMONETTI Carlo responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto inibisce il medesimo a ricoprire incarichi sportivi fino al 31124. Dichiara altresì la società SANT’ANDREAS direttamente responsabile del fatto ascritto al proprio Presidente e, per l’effetto, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 100,00 (cento0).
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