COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ILVAMADDALENA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ILVAMADDALENA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA L.N.D. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione la società Ilvamaddalena per aver rinunciato a partecipare alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti dandone comunicazione oltre il termine consentito. La Commissione contestava l’addebito invitando la società Ilvamaddalena alla presentazione di eventuali memorie a difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il giorno 25 ottobre 2004, fissando la data dell’8 novembre 2004 per la decisione. Nell’odierna seduta la Commissione: - - rilevato che la società interessata non ha fatto pervenire deduzioni a difesa né ha chiesto di essere sentita; - - visti i documenti federali dai quali effettivamente risulta che il termine ultimo per la rinuncia alla disputa della Coppa Italia Dilettanti era il 10 luglio 2004 e visto che la comunicazione di rinuncia alla manifestazione da parte della società Ilvamaddalena è pervenuta il 30 agosto 2004; - - ritenuto che l’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 13, lett.B) del C.G.S., come stabilito dal Consiglio direttivo e pubblicato nel C.U. n° 49 del 19 giugno 2004, DELIBERA di infliggere alla società Ilvamaddalena la sanzione pecuniaria di Euro 200,00.
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