COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL GIOCATORE PIER LUIGI GIUA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL GIOCATORE PIER LUIGI GIUA DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA L.N.D. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione il calciatore Pier Luigi Giua per la violazione dell’art. 1 del C.G.S., per aver assunto, alla fine di maggio 2004, con il Presidente del Fertilia, l’impegno di disputare con la predetta società il campionato 2004/2005, concordando con lo stesso Presidente l’entità del rimborso spese per l’intera stagione sportiva. Su sua richiesta in data 1° giugno 2004 ricevette un acconto di Euro 1000,00, garantendo con scrittura privata l’impegno assunto. La Commissione contestava l’addebito invitando il giocatore Pier Luigi Giua alla presentazione di eventuali memorie a difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il giorno 25 ottobre 2004, fissando la data dell’8 novembre 2004 per la decisione. Il sig. Pier Luigi Giua faceva pervenire nei termini deduzioni difensive, nelle quali non negava l’accaduto, ma accusava il Presidente del Fertilia di avergli assicurato di aver preventivamente parlato col Presidente del Buddusò, sua società di appartenenza, che aveva dato l’assenso al suo trasferimento. Solo successivamente ai fatti sopra descritti, però, si mise in contatto col Presidente del Buddusò che negò di aver mai sentito il Presidente del Fertilia. In conclusione riconosceva di aver sbagliato ed agito con superficialità, addebitando tale comportamento alla giovane età, all’inesperienza e all’ignoranza delle norme federali. La Commissione: - - rilevato che, sulla base della documentazione acquisita e per stessa ammissione del giocatore Giua, i fatti sono realmente accaduti come a lui addebitati; - - ritenuto che tale condotta costituisce violazione delle norme di cui all’art. 1 del C.G.S. e viste le sanzioni previste per l’inosservanza di tale obbligo; - - giudicate non provate e poco verosimili le attenuanti invocate circa il comportamento ingannevole del Presidente del Fertilia; - - tenuto conto della sua stessa ammissione di colpa e di aver agito con leggerezza e superficialità; DELIBERA di squalificare il giocatore Giua Pier Luigi per mesi uno.
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