COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 15/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Pol. Junior Vittoria, A.C. Ciminna, U.S. Roccapalumba, C.S. Cassaro, Pol. D. Herbessus Grotte, A.P. Nuccio, A.Pol. Albatros Lercara, A.Pol. Riesi 2002, A.S.C. Atletico San Focà, Pol. Dil. S.Emidio, Pol. Montagnareale, S.S. Fiamma Ragalna, A.C. Club Italia, per violazione art. 40 p. 1 e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n. 42/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 15/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Pol. Junior Vittoria, A.C. Ciminna, U.S. Roccapalumba, C.S. Cassaro, Pol. D. Herbessus Grotte, A.P. Nuccio, A.Pol. Albatros Lercara, A.Pol. Riesi 2002, A.S.C. Atletico San Focà, Pol. Dil. S.Emidio, Pol. Montagnareale, S.S. Fiamma Ragalna, A.C. Club Italia, per violazione art. 40 p. 1 e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n. 42/A Con singole note del 3/11/2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per la violazione dell’art. 40, p.1. e 3 Regolamento L.N.D. per non avere le stesse inviato il tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra, malgrado esplicito sollecito pubblicato con C.U. n. 19 del 6.10.2004; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 23.11.2004, celebrata alla presenza del solo rappresentante legale della Società Junior Vittoria, e quindi nella contumacia delle altre deferite, osserva che vanno distinte le posizioni delle Società U.S. Roccapalumba, C.S. Cassaro e Pol. Riesi 2002 da quelle relative alle rimanenti deferite; Ciò in quanto mentre le Società Junior Vittoria, A.C. Ciminna, Pol. D. Herbessus Grotte, A.P: Nuccio, A.Pol. Albatros Lercara, A.S.C. Atletico San Focà, Pol. S.Emidio, Pol. Montagnareale, S.S. Fiamma Ragalna e A.C. Club Italia, sebbene con notevole ritardo, hanno regolarizzato le proprie posizioni, per cui vanno sanzionate con più ridotta ammenda, le rimanenti deferite persistono, alla data odierna, nella contestata ammissione. Atteso quanto sopra, e ritenuta la natura documentale del deferimento che si appalesa fondato alla luce degli atti in possesso del Comitato, questa Decidente non può che irrogare le sanzioni, come in dispositivo indicate: P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; di infliggere alla Società U.S. Roccapalumba, C.S. Cassaro e Pol. Riesi 2002, l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna, con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine di giorni quindici dal deposito del presente provvedimento a pena di ulteriori sanzioni.; di infliggere alla Società Pol. Junior Vittoria, A.C. Ciminna, Pol. D. Herbessus Grotte, A.P: Nuccio, A.Pol. Albatros Lercara, ASC Atletico San Focà, Pol. D. S.Emidio, Pol. Montagnareale, S.S. Fiamma Ragalna e A.C. Club Italia l’ammenda di Euro 600,00 (seicento) ciascuna. Si comunichi a cura del Comitato alle parti interessate.
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