COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 247/04-gg.Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. del sig. Mazzotta Giuseppe (G.S. Scornio) per violazione dell’art. 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 247/04-gg.Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. del sig. Mazzotta Giuseppe (G.S. Scornio) per violazione dell’art. 1 del C.G.S.. Il Procuratore Federale F.I.G.C. deferiva a questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il sig. Mazzotta Giuseppe, tesserato G.S. Scornio, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, nel corso della gara Scornio – Niccolao Calcio del 15.11.2003, valida per il campionato di terza categoria, durante l’intervallo, offeso e minacciato gravemente il D.G., compiendo nei suoi confronti atti di violenza, in particolare stretta di un braccio intorno al collo, schiaffeggiamento al volto e torsione violenta di un orecchio, nonché sputato contro lo stesso D.G. che veniva raggiunto al volto ed alla casacca. Il procedimento si è svolto complessivamente nel corso di tre udienze, nelle date del 25.06.2004, del 28.07.2004, e, in ultimo, del 26.11.2004. Alla sessione del 25 giugno 2004, assente il Mazzotta ancorché convocato, il Procuratore Federale chiedeva la riformulazione del capo d’incolpazione, il quale non prevedeva inizialmente l’addebito specifico dello sputo contro il D.G. Il Presidente della Commissione Disciplinare sospendeva il giudizio per la modifica del capo di incolpazione. Si procedeva, quindi, ad inviare nuovo atto di contestazione e relativo avviso di convocazione per il giorno 28.07.2004, con il capo d’incolpazione sopra indicato in seguito all’integrazione richiesta. Nel corso di detta udienza, dopo una breve relazione illustrativa, veniva udito il procuratore federale, il quale chiedeva il riaffermarsi la responsabilità del sig. Mazzotta sanzionando lo stesso con anni tre di squalifica. Il sig. Mazzotta evidenziava di essere l’unico responsabile della società, essendo solo lui stesso a doversi adoperare per tutte le vicende e tutti i ruoli societari, non essendoci nessun altro che se ne occupi. Precisava di non aver assolutamente colpito l’arbitro, ma di averlo ripetutamente offeso “come capita su tutti i campi di calcio”. Infine, affermava di essere a conoscenza di chi avesse perpetrato gli atti di violenza contro il D.G., indicando l’autore nel sig. Baccelli Fabio, “dirigente della società fin dalla sua fondazione e quindi conosciuto da tutto l’ambiente”. Precisa altresì – in seguito a specifica domanda – che evidentemente il Pistelli e il Novelli (interrogati dall’Ufficio Indagini, vedi infra) non hanno ritenuto di riconoscere nel Baccelli l’autore delle violenze, e di non aver egli stesso ritenuto di indicare all’Ufficio Indagini il nome del Baccelli per non comprometterlo, anche perché il D.G. era circondato da almeno cinque persone. Riferisce altresì che il Baccelli stesso gli disse di aver colpito l’arbitro solo con uno schiaffo. Alla luce di questi nuovi elementi rispetto a quanto originariamente accertato e contestato, la Commissione Disciplinare riteneva che i fatti nuovi fossero meritevoli di ulteriore indagine, e rinviava l’intero fascicolo all’Ufficio Indagini FIGC. Dopodiché, una volta restituito il fascicolo ed effettuati i nuovi accertamenti, la Commissione Disciplinare convocava nuovamente la Procura Federale ed il sig. Mazzotta, contestando a quest’ultimo gli episodi sopra descritti. All’odierna udienza, dopo la consueta relazione sui fatti, viene data la parola al rappresentante della Procura avv. Bagattini, il quale chiede di infliggersi all’incolpato anni 3 (tre) di inibizione, unitamente ad una nuova trasmissione degli atti agli Uffici della Procura in relazione alle dichiarazioni rese dal Mazzotta nel corso dell’udienza del 28.07.2004, e ai successivi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Viene poi data la parola al sig. Mazzotta il quale – con atteggiamento oltremodo aggressivo nei confronti di questo Collegio, a tratti al limite dell’irriguardoso, circostanza che ha fatto emergere una pressoché inesistente conoscenza delle “regole” e, soprattutto una mancanza di rispetto per i ruoli - contesta la richiesta del Procuratore asserendo che le dichiarazioni del Baccelli non rispondono al vero, e chiede di poter adire gli Uffici che possano appurare il reale accadimento dei fatti, dichiarando altresì esistere numerosi testimoni presenti ai fatti. Osserva preliminarmente la Commissione, dopo aver tentato più volte di spiegarlo verbalmente al Mazzotta (in virtù di quel contributo che questo Organo Giudicante ritiene in ogni caso dare a coloro che non sempre sono edotti della procedura), che le prove testimoniali non possono essere ammesse in questo tipo di procedimento. In merito alla seconda richiesta, la procedura e le norme del diritto sportivo garantiscono al Mazzotta un successivo grado di giudizio per poter appellare la presente decisione se ritenuta errata o non congrua a qualsiasi titolo. Gli eventuali ulteriori rimedi giudiziali paventati dal Mazzotta (leggi: giustizia ordinaria)sono esperibili - in deroga alla clausola compromissoria - solo dopo aver richiesto ed ottenuto la prevista autorizzazione del Presidente Federale. Ciò premesso, questa Commissione ritiene di aver ben chiari i fatti, alla luce del rapporto di gara e dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini. Quanto occorso all’arbitro appare indiscutibile: la dinamica viene ben descritta dal direttore di gara, è confermata dagli atti dell’ufficio indagini, ed era già stata oggetto di specifica decisione del Giudice Sportivo, che aveva comminato alla società l’ammenda di € 1.500,00. In sintesi, dagli atti in possesso di questa C.D. emerge chiaramente che: l’arbitro ha effettivamente subito i fatti descritti; lo stesso Mazzotta ha confermato – almeno per quanto riguarda lo schiaffo – quanto subito dall’arbitro, ancorché lo abbia imputato al Baccelli nel corso dell’udienza del 28 luglio 2004; il D.G., che aveva già descritto la fisionomia dell’aggressore, lo ha poi riconosciuto dapprima dalla fotografia sul giornale La Nazione e successivamente dal confronto disposto dall’ufficio indagini in data 16.03.2004; l’arbitro evidenzia che l’aggressore indossava un giaccone con scritto sul petto “società Scornio”; il sig. Novelli Alessio, dirigente accompagnatore dello Scornio, ha dimostrato una certa familiarità con l’aggressore e quest’ultimo ha, nel corso della gara, fornito precise indicazioni tecniche allo stesso Novelli (cfr supplemento di rapporto arbitrale); il Pittelli non risulta aver visto l’autore dei fatti e ha dichiarato di non conoscere chi ha agito contro il D.G.; il Giudice Sportivo ha indicato come “notorio”, nell’ambiente calcistico pistoiese, che l’autore del fatto fosse il Mazzotta, in espiazione di squalifica; lo stesso direttore di gara nel proprio rapporto ipotizza, in base a quanto osservato, che l’aggressore potesse essere il primo allenatore probabilmente squalificato o fuori campo per altri motivi; non appare convincente che solo davanti a questa Commissione e non anche davanti all’Ufficio Indagini il Mazzotta abbia indicato nel Baccelli l’autore dei fatti. La circostanza poi che il Mazzotta neghi e abbia negato l’episodio appare poco rilevante visto l’insieme di elementi raccolti dall’Ufficio Indagini unitamente a quanto indicato negli atti di gara, che portano inequivocabilmente ad una sola conclusione, ovvero che l’autore sia stato proprio il Mazzotta Giuseppe. In relazione a quanto esposto dall’incolpato ed ai toni da questi utilizzati, ben ha compreso, la Commissione, il trasporto emotivo del Mazzotta, stante l’entità della posta in gioco (gravità dei fatti e provvedimenti richiesti). Ma è altrettanto vero che questo Collegio ha dedicato ben tre udienze alla trattazione della vicenda ed ha rimesso, fra la seconda e la terza udienza, gli atti all’Ufficio Indagini, proprio per fare la massima chiarezza alla luce delle nuove indicazioni del Mazzotta, che sono risultate prive di qualsiasi elemento oggettivo a suo discarico. Sull’entità delle richieste della Procura Federale, è indubbio che queste appaiano congrue e conformi con la oggettiva gravità di quanto accaduto, nonché con la veste di allenatore del Mazzotta, che dovrebbe invero tenere un comportamento da guida ed esempio per i propri calciatori. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento delle richieste della Procura Federale, commina al sig. Mazzotta Giuseppe la sanzione della inibizione per anni 3 (tre). Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale, come richiesto, per gli eventuali provvedimenti del caso.
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