COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ BROCCOLO Riccardo, Dirigente Società Superga 48 _ FEDELI Pierluigi Dirigente Società Superga 48 _ SOCIETA’ A.S. Superga 48 incolpati : – i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 3, del Codice di G.S. – la terza della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.di G.S. per la responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri Dirigenti.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004
Delibere della Commissione disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
NEI CONFRONTI DI:
_ BROCCOLO Riccardo, Dirigente Società Superga 48
_ FEDELI Pierluigi Dirigente Società Superga 48
_ SOCIETA’ A.S. Superga 48
incolpati :
- i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 3, del Codice di G.S.
- la terza della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.di G.S. per la responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai
propri Dirigenti.
ha pronunciato, nella seduta del 28.10.2004, la seguente decisione :
FATTO
Con atto del 30.06.2004 Prot. 1808IP/fda, il Procuratore Federale della FIGC, da esito di accertamenti effettuati dall’Ufficio
Indagini, deferiva a questa Commissione i Sig.ri Broccolo Riccardo e Fedeli Pierluigi – Dirigenti della Soc. Superga 48 e la stessa
Società, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte.
L’intervento del menzionato Ufficio Indagini prendeva le mosse dalla denuncia di episodi di violenza, non percepiti direttamente
dall’arbitro, ai danni del calciatore Pensa Simone nel corso della gara Castel Giorgio – Superga 48, del 10.05.2003.
Alla odierna udienza è intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano, il quale prende atto
dell’assenza degli incolpati.
Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti sopra indicati in ordine alle incolpazioni
loro rispettivamente attribuite e chiedeva che fosse inflitta al Broccolo Riccardo e Fedeli Pierluigi la sanzione di mesi uno di
inibizione cadauno ed alla società Superga 48 ammenda di Euro 200,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è consentito avere alcun dubbio sulla responsabilità dei deferiti.
Questa Commissione, pertanto, condivide le sanzioni richieste dal Procuratore Federale ed infligge agli incolpati rispettivamente
mesi uno cadauno di inibizione ai Dirigenti Broccolo Riccardo e Fedeli Pierluigi ed alla Società Superga 48, l’ammenda di Euro
200,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara:
1. Broccolo Riccardo responsabile della violazione di cui all’art.1, comma 3 del Codice di G.S. e per l’effetto allo stesso infligge
la sanzione della inibizione di mesi uno;
2. Fedeli Pierluigi responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 3 del Codice di G.S. e per l’effetto allo stesso infligge la
sanzione della inibizione di mesi uno;
3. La Società Superga 48 responsabile delle violazioni di cui all’ art. 2, comma 4 del C. di G.S. e per l’effetto, infligge alla stessa
la sanzione di un’ammenda pari ad Euro 200,00.
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