LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. BOLOGNA – Soc. REGGINA del 19 dicembre 2004
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 23 dicembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. REGGINA del 19 dicembre 2004
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma A3
CGS circa la condotta del calciatore Pagliuca Gianluca (Soc. Bologna) in danno del
calciatore Mesto Giandomenico (Soc. Reggina), al 35° del secondo tempo;
acquisita la documentazione televisiva indicata dal Procuratore Federale, nonchè ulteriore
documentazione filmata acquisita d’ufficio;
acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro;
osserva:
il filmato integrale della partita diffuso dall’emittente indicata dalla Procura Federale
evidenzia che, in occasione di un calcio d’angolo a favore della Reggina, al 35° del
secondo tempo, il portiere del Bologna Pagliuca era a stretto contatto alle spalle di un
avversario, nei pressi della linea di porta. Negli istanti immediatamente successivi alla
battuta, quando il pallone era già stato indirizzato verso l’area di rigore, la testa del
calciatore della Reggina effettuava un movimento definibile come anomalo, sulla scorta
delle immagini, dato il contesto di giuoco. Il pallone, giunto nell’area del Bologna, veniva
poi respinto fuori dell’ara medesima e l’azione proseguiva senza che l’arbitro intervenisse.
Il calciatore della Reggina rimaneva in piedi, né mostrava di dover ricorrere a cure dello
staff sanitario. Egli continuava, senza interruzioni, a partecipare regolarmente alla gara.
Le immagini diffuse da una trasmissione televisiva successiva allo svolgimento della gara
(Rai, 90° minuto), e acquisite d’ufficio da questo Giudice, chiariscono in modo
inequivocabile quanto accaduto.
Pagliuca, a diretto contatto con Mesto, lo cinturava con il braccio sinistro, prendendo con
la stessa mano la maglia dell’avversario. Contemporaneamente con la mano destra
afferrava Mesto per i capelli e, tirandoglieli, ne spingeva la testa verso il basso.
L’Arbitro, correttamente posizionato vicino alla linea longitudinale dell’area grande di
rigore per aver visuale completa circa lo svolgersi dell’azione susseguente alla battuta del
corner, aveva un folto gruppo di calciatori di entrambe le squadre tra sé e la linea di porta
del Bologna: circostanza che spiega perché egli potesse non rilevare la condotta di
Pagliuca contro Mesto.
Dalle immagini, infine, non risulta che qualcun altro, tra gli Ufficiali di gara, fosse in
posizione utile per rilevare l’episodio.
Già detto che il fatto è sfuggito al controllo dell’Arbitro e dei suoi collaboratori (come
confermato dal Direttore di gara nel suo supplemento), appare indubbio il connotato di
violenza nel gesto di Pagliuca.
Egli blocca da dietro con un braccio il Mesto e con la mano destra gli afferra con forza i
capelli; poi, tirandoglieli, spinge con energia verso il basso la testa dell’avversario.
Un simile atto è, oggettivamente, idoneo a cagionare danno fisico perché il movimento del
capo, repentino e costretto dalla forza della pressione esercitata, ben poteva provocare
conseguenze lesive, anche valutando la circostanza che Mesto certamente non si aspettava
un simile atto e non aveva possibilità di difesa, perché Pagliuca aveva afferrato da dietro i
suoi capelli e lo aveva contemporaneamente cinturato con l’altro braccio.
Anche sotto il profilo psicologico, il gesto di Pagliuca è stato intenzionalmente offensivo: la
condotta, come sopra analiticamente descritta, ne evidenzia la volontarietà.
Infine, il fatto è da considerarsi estraneo all’azione in svolgimento.
Infatti, sebbene il pallone fosse già stato calciato dalla bandierina del corner, le modalità
della condotta tenuta da Pagliuca dimostrano che essa non era in alcun modo funzionale
alla partecipazione all’azione medesima.
Il portiere del Bologna afferra per i capelli l’avversario e gli spinge la testa quando
entrambi i calciatori sono ancora con i piedi posati sul terreno, e nessuno dei due ha fatto
alcun movimento, né verso l’alto né lateralmente, per andare incontro al pallone o
comunque per collocarsi in posizione utile ad intercettarlo.
Il pallone è ancora ad una certa distanza dal punto ove si trovano Pagliuca e Mesto. Non
solo, ma è facile osservare che se il portiere avesse voluto sottrarsi alla presenza ravvicinata
di Mesto per poter più liberamente partecipare all’azione, certamente non avrebbe
“impegnato” – lui portiere – entrambe le mani, una per cinturare l’avversario e tirargli la
maglia, l’altra per afferrargli i capelli e spingerne la testa!
In sintesi, la condotta di Pagliuca risulta essere stata di “attacco” fisico gratuito, nel senso
appunto di un gesto che non aveva, considerato proprio quello specifico contesto di giuoco,
alcuna attinenza né funzionalità rispetto all’azione in corso.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per dichiarare applicabile la prova televisiva.
Nel caso di specie essa risulta costituita dall’integrazione tra le immagini diffuse dalla
ripresa completa della partita e quelle che, nel dettaglio, mostrano le modalità del fatto.
Integrazione che è pienamente conforme alla lettera ed alla ratio ispiratrice della norma
contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS, che esige l’utilizzo di immagini televisive le quali
offrano piena garanzia tecnica e documentale: requisito sussistente nella fattispecie.
Sanzione adeguata alla gravità della condotta di Pagliuca è una squalifica per una giornata
di gara, considerata, l’assenza di qualsiasi conseguenza lesiva in danno di Mesto, il quale ha
continuato a giocare, senza nessuna interruzione, sin dagli istanti immediatamente
successivi alla scorrettezza subita ad opera dell’avversario (vedi per identica decisione in
caso assolutamente analogo, C.U. n. 73 dell’1/10/2002, gara Juventus-Parma, calciatore
Tudor).
P.Q.M
delibera di infliggere al calciatore Pagliuca Gianluca (Soc. Bologna) la squalifica per una
giornata effettiva di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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