LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica a tutto il 7 febbraio 2005 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ferdinand Alex Coly; avverso l’inibizione a tutto il 17 gennaio 2005 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Ilvano Ercoli (gara Perugia-Verona del 12/12/04 – C.U. n. 177 del 14/12/04)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo; avverso la squalifica a tutto il 7 febbraio 2005 inflitta dal Giudice Sportivo al
calciatore Ferdinand Alex Coly; avverso l’inibizione a tutto il 17 gennaio 2005 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente Ilvano Ercoli (gara Perugia-Verona del 12/12/04 – C.U. n. 177
del 14/12/04)
Il procedimento
Con provvedimento in data 14/12/04 il Giudice Sportivo in relazione a quanto accaduto nel
corso della gara Perugia - Verona del 12/12/04, irrogava le seguenti sanzioni:
a) alla Soc. Perugia l’ammenda di € 40.000 con diffida per plurime condotte
antiregolamentari poste in essere dai suoi sostenitori a partire dal 40° del secondo
tempo - esplosione di un petardo sul campo di giuoco che provocava lo stordimento
del portiere della squadra ospite; lanci reiterati di monete, biglie, bottiglie di plastica
piene e semipiene (anche all’indirizzo di un assistente), bengala, fumogeni, bastoni
di legno - che costringevano l’arbitro prima ad interrompere il giuoco, poi a disporre
l’inversione di campo da parte delle due squadre;
b) al calciatore Coly Ferdinand Alex, tesserato del Perugia, la squalifica a tutto il 7 febbraio
2005 e l’ammonizione con diffida, per avere colpito con un pestone alla gamba un
avversario a terra, ed avere poi insultato e spruzzato volontariamente di saliva il direttore di
gara che gli aveva notificato provvedimento di espulsione;
c) al dirigente accompagnatore del Perugia, Ercoli Ivano, l’inibizione a svolgere ogni
attività in seno alla FIGC a tutto il 17 gennaio 2005, per avere – dal 37° del secondo tempo
fino al termine della gara – ad ogni decisione dell’arbitro rivolto, in modo plateale, al
medesimo, in segno di irrisione, applausi e parole di ironico complimento.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Perugia osservando:
quanto alla prima sanzione a) che essa aveva assunto, anche al di là di quanto prescritto
dalla normativa federale, significative iniziative per prevenire condotte dei propri tifosi
aventi contenuti di violenza; b) che tutte le intemperanze della tifoseria locale si erano
protratte per pochi minuti in unico contesto di protesta per le decisioni assunte dal direttore
di gara nei confronti del calciatore Coly; c) che lo stordimento provocato al portiere del
Verona dall’esplosione di un petardo costituiva in realtà una simulazione del suddetto
calciatore; d) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle irrogate in
fattispecie analoghe;
quanto alla seconda sanzione a) che trattandosi di addebiti di condotta violenta era
utilizzabile la prova televisiva a discarico ai sensi dell’art. 31 lett. a) punto a4) del C.G.S.;
b) che le immagini televisive dimostravano in primo luogo come il Coly non avesse inferto
alcun pestone all’avversario essendosi limitato a sfiorare il medesimo, che aveva appena
posto in essere una condotta simulatoria, con la punta del piede; c) che le medesime
immagini chiarivano come il Coly non avesse affatto sputato all’indirizzo dell’arbitro,
essendo stato questo colpito da spruzzi di saliva fuoriusciti involontariamente dalla bocca
del calciatore nel corso di un veemente “faccia a faccia” originato dalla protesta di
quest’ultimo per il provvedimento di espulsione; d) che pertanto Coly doveva essere
ritenuto responsabile solamente di condotta scorretta nei confronti dell’avversario e di
comportamento ingiurioso nei riguardi dell’arbitro;
quanto alla terza sanzione a) che la condotta ascritta all’Ercoli si era esaurita nell’arco di
pochi minuti; b) che la stessa era consistita in semplici gesti di protesta privi di
intenzionalità offensiva; c) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle
irrogate in fattispecie analoghe.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo, quanto al Perugia, la riduzione della
sanzione; quanto al tesserato Coly, l’applicazione della prova televisiva, la qualificazione
degli addebiti come condotte scorrette e/o ingiuriose, la riduzione della sanzione; quanto al
dirigente Ercoli, la sostituzione dell’inibizione (con altra meno afflittiva) e comunque la
riduzione della stessa.
All’odierna riunione è comparso il tesserato Coly ed il difensore dei reclamanti, il quale ha
illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che siano infondati i motivi di
gravame concernenti le intemperanze della tifoseria ed il comportamento del dirigente
Ercoli.
In ordine al primo punto si osserva che quelli posti in essere dai tifosi locali sono fatti di
inaudita gravità dovendosi tener conto della intensità e della reiterazione dei lanci di oggetti
dagli spalti sul terreno di giuoco e della indubbia capacità contundente degli oggetti
medesimi (in particolare le biglie ed i bastoni di legno), e del conseguente elevato pericolo
per l’incolumità delle persone presenti sul campo (in particolare il portiere della squadra
ospite ed un assistente). La pericolosità di tali gesti insensati (protratti irresponsabilmente
dalla frange più esagitate della tifoseria perugina nonostante i reiterati inviti a desistere
diffusi tramite altoparlanti e l’intervento del capitano della squadra ospitante) è stata tale da
indurre l’arbitro ad assumere la decisione straordinaria di inversione del campo da parte
delle due squadre: solo così è stato possibile ripristinare una situazione di relativa calma e
consentire la ripresa del giuoco (rimasto sospeso per alcuni minuti). Quanto al petardo
scoppiato nelle vicinanze (non risulta dagli atti ufficiali la distanza precisa) del portiere del
Verona e del conseguente stordimento procurato al calciatore, l’affermazione secondo cui vi
sarebbe stata esagerata simulazione da parte di quest’ultimo è una mera, interessata
congettura difensiva, sfornita di qualunque prova.
In definitiva la sanzione dell’ammenda di € 40.000 con diffida – tenuto anche conto della
recidiva e dei tentativi del capitano e della società di far cessare le intemperanze della
tifoseria – appare pienamente adeguata alla gravità della fattispecie concreta e coerente con
i precedenti di questa Commissione in materia.
In ordine agli addebiti mossi nei riguardi del dirigente accompagnatore Ercoli non possono
essere condivisi i tentativi della difesa di minimizzarne la gravità. Risulta infatti dalla
relazione dell’assistente che lo show dell’Ercoli si è protratto dal 37° della ripresa fino al
termine della gara (il recupero è stato di 8 minuti) ed è consistito in ripetuti applausi
irridenti ed interventi verbali di contenuto ironico (“bravo, perfetto”) all’indirizzo
dell’arbitro per ogni decisione tecnica assunta dallo stesso. Si tratta di un comportamento
assolutamente inqualificabile, frutto di una inquietante mancanza di auto controllo e di
senso di responsabilità, la cui idoneità ad esacerbare ulteriormente gli animi dei calciatori in
campo e dei tifosi sugli spalti, nonché a rendere ancor più difficili i compiti degli ufficiali di
gara nella delicata (se non drammatica) situazione ambientale venutasi a creare dopo
l’espulsione di Coly, non merita neppure di essere commentata. Deve dunque essere
confermata la sanzione dell’inibizione nella durata stabilita dal primo Giudice.
Per quanto riguarda infine i motivi di reclamo relativi alla posizione di Coly, appare
accoglibile l’istanza preliminare di ammissione di prova televisiva a discarico ai sensi
dell’art. 31 lett. a, punto a4) del C.G.S.: difatti è indubbio, per un verso, che il primo
Giudice ha qualificato alcuni dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dal
tesserato come “condotta violenta” (il pestone all’avversario e gli spruzzi di saliva,
sostanzialmente equiparati all’atto di sputare, all’indirizzo dell’arbitro), per l’altro, che
l’utilizzazione delle immagini televisive è stata richiesta al fine dichiarato di dimostrare che
il calciatore non ha commesso le infrazioni contestate e pertanto non ha realizzato alcuna
condotta connotata da “violenta”.
Senonchè le prodotte immagini televisive non solo tali da smentire la ricostruzione e la
valutazione dei fatti operata dal direttore di gara.
Per quanto riguarda il primo episodio (il pestone), è pacifico e non contestabile che il Coly
abbia colpito volontariamente il giocatore avversario che si trovava a terra. Tale condotta
integra un “fatto violento” tale da escludere ogni ulteriore valutazione da parte di questa
Commissione.
Relativamente al secondo episodio (lo sputo), le immagini televisive non offrono alcun
elemento certo per porre in dubbio la dettagliata ricostruzione dei fatti da parte dell’arbitro.
Le immagini infatti documentano un prolungato comportamento aggressivo del calciatore
nei confronti del direttore del gara, concretizzatosi nel proferimento – a distanza ravvicinata
- di concitate esternazioni verbali accompagnate da una fuoriuscita salivale che colpiva
l’arbitro. Tale condotta è da qualificarsi come “condotta violenta”.
Tali immagini non consentono a questa Commissione di escludere l’intenzionalità del gesto,
ritenuta dal direttore di gara e negata dal ricorrente, in quanto perfettamente compatibile
con la dinamica del contesto nel quale l’episodio è maturato e con la valutazione prospettata
dal direttore di gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa
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